ALLEGATI al Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
- alla Parte seconda
- alla Parte terza
- alla Parte quarta
- alla Parte quinta
- alla Parte sesta
ALLEGATO I - Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi di cui all'articolo 12.
1. Caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:
• in quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse;
• in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;
• la pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;
• problemi ambientali pertinenti al piano o al programma;
• la rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque).
2. Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:
• probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti;
• carattere cumulativo degli impatti;
• natura transfrontaliera degli impatti;
• rischi per la salute umane o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti);
• entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate);
• valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:- delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale,
- del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo;• impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.
ALLEGATO II - Progetti di competenza statale
1) Raffinerie di petrolio greggio (escluse le imprese che producono soltanto lubrificanti dal petrolio greggio), nonché impianti di gassificazione e di liquefazione di almeno 500 tonnellate al giorno di carbone o di scisti bituminosi, nonché terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto.
2) Installazioni relative a:
- centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 MW;
- centrali per la produzione dell'energia idroelettrica con potenza di concessione superiore a 30 MW incluse le dighe ed invasi direttamente asserviti;
- impianti per l'estrazione dell'amianto, nonché per il trattamento e la trasformazione dell'amianto e dei prodotti contenenti amianto;
- centrali nucleari e altri reattori nucleari, compreso lo smantellamento e lo smontaggio di tali centrali e reattori (esclusi gli impianti di ricerca per la produzione delle materie fissili e fertili, la cui potenza massima non supera 1 kW di durata permanente termica).
3) Impianti destinati:
- al ritrattamento di combustibili nucleari irradiati;
- alla produzione o all'arricchimento di combustibili nucleari;
- al trattamento di combustibile nucleare irradiato o di residui altamente radioattivi;
- allo smaltimento definitivo dei combustibili nucleari irradiati;
- esclusivamente allo smaltimento definitivo di residui radioattivi;
- esclusivamente allo stoccaggio (previsto per più di dieci anni) di combustibile nucleare irradiato o di residui radioattivi in un sito diverso da quello di produzione.
4) Elettrodotti aerei con tensione nominale di esercizio superiore a 150 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 15 km ed elettrodotti in cavo interrato in corrente alternata, con tracciato di lunghezza superiore a 40 chilometri".
5) Acciaierie integrate di prima fusione della ghisa e dell'acciaio.
6) Impianti chimici integrati, ossia impianti per la produzione su scala industriale, mediante processi si trasformazione chimica, di sostanze, in cui si trovano affiancate varie unità produttive funzionalmente connesse tra di loro:
- per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base, con capacità produttiva complessiva annua per classe di prodotto, espressa in milioni di chilogrammi, superiore alle soglie (1) di seguito indicate:
Classe di prodotto Soglie* (Gg/anno) a) idrocarburi semplici (lineari o anulari, saturi o insaturi, alifatici o aromatici) 200 b) idrocarburi ossigenati, segnatamente alcoli, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri, acetati, eteri, perossidi, resine, epossidi 200 c) idrocarburi solforati 100 d) idrocarburi azotati, segnatamente ammine, amidi, composti nitrosi, nitrati o nitrici, nitrili, cianati, isocianati 100 e) idrocarburi fosforosi 100 f) idrocarburi alogenati 100 g) composti organometallici 100 h) materie plastiche di base (polimeri, fibre sintetiche, fibre a base di cellulosa)
100 i) gomme sintetiche 100 - per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base, con capacità produttiva complessiva annua per classe di prodotto, espressa in milioni di chilogrammi, superiore alle soglie (2) di seguito indicate:
Classe di prodotto Soglie* (Gg/anno) j) gas, quali ammoniaca, cloro o cloruro di idrogeno, fluoro o fluoruro di idrogeno, ossidi di carbonio, composti di zolfo, ossidi di azoto, idrogeno, biossido di zolfo, bicloruro di carbonile 100 k) acidi, quali acido cromico, acido fluoridrico, acido fosforico, acido nitrico, acido cloridrico, acido solforico, oleum e acidi solforati 100 l) basi, quali idrossido d'ammonio, idrossido di potassio, idrossido di sodio 100
(1) Le soglie della tabella sono riferite alla somma delle
capacità produttive relative ai singoli composti che sono riportati in
un'unica riga.
(2) Le soglie della tabella sono riferite alla somma delle
capacità produttive relative ai singoli composti che sono riportati in
un'unica riga.
- per la fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto, potassio (fertilizzanti semplici o composti) con capacità produttiva complessiva annua superiore a 300 milioni di chilogrammi (intesa come somma delle capacità produttive relative ai singoli composti elencati nella presente classe di prodotto).
7) prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in mare.
8) Stoccaggio:
- di prodotti chimici, petrolchimici con capacità complessiva superiore a 80.000 m3;
- superficiale di gas naturali con una capacità complessiva superiore a 80.000 m3;
- di prodotti di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva superiore a 40.000 m3;
- di prodotti petroliferi liquidi di capacità complessiva superiore a 80.000 m3;
- di prodotti combustibili solidi con capacità complessiva superiore a 150.000 t.
9) oleodotti, gasdotti o condutture per prodotti chimici di lunghezza superiore a 40 km e diametro superiore o uguale a 800 mm.
10) Opere relative a:
- tronchi ferroviari per il traffico a grande distanza nonché aeroporti con piste di atterraggio superiori a 1.500 metri di lunghezza;
- autostrade e strade riservate alla circolazione automobilistica o tratti di esse, accessibili solo attraverso svincoli o intersezioni controllate e sulle quali sono vietati tra l'altro l'arresto e la sosta si autoveicoli;
- strade extraurbane a quattro o più corsie o raddrizzamento e/o allargamento di strade esistenti a due corsie al massimo per renderle a quattro o più corsie, sempre che la nuova strada o il tratto di strada raddrizzato e/o allargato abbia una lunghezza ininterrotta di almeno 10 km;
- parcheggi interrati che interessano superfici superiori ai 5 ha, localizzati nei contri storici o in aree soggette a vincoli paesaggistici decretati con atti ministeriali o facenti parte dei siti UNESCO.
11) Porti marittimi commerciali, nonché vie navigabili e porti per la navigazione interna accessibili a navi di stazza superiore a 1350 tonnellate. Terminali marittimi, da intendersi quali moli, pontili, boe galleggianti, isole a mare per il carico e lo scarico dei prodotti, collegati con la terraferma e l'esterno dei porti (esclusi gli attracchi per navi traghetto), che possono accogliere navi di stazza superiore a 1350 tonnellate, comprese le attrezzature e le opere funzionalmente connesse.
12) Interventi per la difesa del mare:
- terminali per il carico e lo scarico degli idrocarburi e sostanze pericolose;
- piattaforme di lavaggio delle acque di zavorra delle navi;
- condotte sottomarine per il trasporto degli idrocarburi;
- sfruttamento minerario piattaforma continentale.
13) impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole, di altezza superiore a 15 m o che determinano un volume d'invaso superiore ad 1.000.000 m3, nonché impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque a fini energetici in modo durevole, di altezza superiore a 10 m o che determinano un volume d'invaso superiore a 100.000 m3.
14) Trivellazioni in profondità per lo stoccaggio dei residui nucleari.
15) Interporti finalizzati al trasporto merci e in favore dell'intermodalità di cui alla legge 4 agosto 1990, n. 240 e successive modifiche, comunque comprendenti uno scalo ferroviario idoneo a formare o ricevere treni completi e in collegamento con porti, aeroporti e viabilità di grande comunicazione.
16) Opere ed interventi relativi a trasferimenti d'acqua che prevedano o possano prevedere trasferimento d'acqua tra regioni diverse e ciò travalichi i comprensori di riferimento dei bacini idrografici istituiti a norma della legge 18 maggio 1989, n. 183.
17) Stoccaggio di gas combustibile e di CO2 in serbatoi sotterranei naturali in unità geologiche profonde e giacimenti esauriti di idrocarburi.
18) Ogni modifica o estensione dei progetti elencati nel presente allegato, ove la modifica o l'estensione di per sè sono conformi agli eventuali limiti stabiliti nel presente allegato.
ALLEGATO III - Progetti di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano
a) Recupero di suoli dal mare per una superficie che superi i 200 ettari.
b) Utilizzo non energetico di acque superficiali nei casi in cui al derivazione superi i 1.000 litri al secondo e di acque sotterranee ivi comprese acque minerali e termali, nei casi in cui la derivazione superi i 100 litri al secondo.
c) Impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 150 MW;
c-bis) Impianti eolici per la produzione di energia elettrica, con procedimento nel quale è prevista la partecipazione obbligatoria del rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali;
d) Impianti industriali destinati:
- alla fabbricazione di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose;
- alla fabbricazione di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 200 tonnellate al giorno.
e) Impianti chimici integrati, ossia impianti per la produzione su scala industriale, mediante processi di trasformazione chimica, di sostanze, in cui si trovano affiancate varie unità produttive funzionalmente connesse tra di loro:
- per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base (progetti non inclusi nell'Allegato II);
- per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base (progetti non inclusi nell'Allegato II);
- per la fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto, potassio (fertilizzanti semplici o composti) (progetti non inclusi nell'Allegato II);
- per la fabbricazione di prodotti di base fitosanitari e di biocidi;
- per la fabbricazione di prodotti farmaceutici di base mediante procedimento chimico o biologico;
- per la fabbricazione di esplosivi.
f) Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici per una capacità superiore alle 35.000 t/anno di materie prime lavorate.
g) Produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacità superiore alle 35.00 t/anno di materie prime lavorate.
h) Stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi, petrolchimici pericolosi a sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256, e successive modificazioni, con capacità complessiva superiore a 40.000 m3.
i) Impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la capacità superi le 12 tonnellate di prodotto finito al giorno.
l) Porti turistici e da diporto quando lo specchio d'acqua è superiore a 10 ettari o le aree esterne interessate superano i 5 ettari oppure i moli sono di lunghezza superiore ai 500 metri.
m) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D1, D5, D9, D10 e D11, ed all'allegato C, lettera R1, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
n) Impianto di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 100 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento di cui all'allegato B, lettere D9, D10 e D11, ed allegato C, lettera R1, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
o) Impianti di smaltimento dei rifiuti non pericolosi mediante operazioni di raggruppamento o ricondizionamento preliminari e deposito preliminare, con capacità superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D13 e D14, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).
p) Discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva superiore a 100.000 m3 (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152); discariche di rifiuti speciali non pericolosi (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del decreto legislativo 152/2006), ad esclusione delle discariche per inerti con capacità complessiva sino a 100.000 m3.
q) Impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare, con capacità superiore a 150.000 m3 oppure con capacità superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettera D15, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).
r) Impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 100.00 abitanti equivalenti.
s) Cave e torbiere con più di 500.000 m3/a di materiale estratto o di un'area interessata superiore a 20 ettari.
t) Dighe e altri impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole, ai fini non energetici, di altezza superiore a 10 m e/o di capacitò superiore a 100.000 m3.
u) Attività di coltivazione sulla terraferma delle sostanze minerali di miniera di cui all'art. 2, comma 2 del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443.
v) Attività di coltivazione sulla terraferma degli idrocarburi liquidi e gassosi delle risorse geotermiche.
z) Elettrodotti per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore a 100 kV con tracciato di lunghezza superiore a 10 km.
aa) Impianti di smaltimento di rifiuti mediante operazioni di iniezione in profondità, lagunaggio, scarico di rifiuti solidi nell'ambiente idrico, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino, deposito permanente (operazioni di cui all'allegato B, lettere D3, D4, D6, D7 e D12, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).
ab) Stoccaggio di gas combustibili in serbatoi sotterranei artificiali con una capacità complessiva superiore a 80.000 m3.
ac) Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con più di:
- 85.000 posti per polli da ingrasso, 60.000 per galline;
- 3.000 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg) o
- 900 posti per scrofe.
ad) Impianti destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici.
ae) Sistemi di ricarica artificiale delle acque freatiche in cui il volume annuale dell'acqua ricaricata sia superiore a 10 milioni di metri cubi.
af) Opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi inteso a prevenire un'eventuale penuria di acqua, per un volume di acque trasferite superiore a 100 milioni di metri cubi all'anno. In tutti gli altri casi, opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi con un'erogazione media pluriennale del bacino in questione superiore a 100 milioni di metri cubi all'anno. In tutti gli altri casi, opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi con un'erogazione media pluriennale del bacino in questione superiore a 2.000 milioni di metri cubi all'anno e per un volume di acque trasferite superiore al 5% di detta erogazione. In entrambi i casi sono esclusi i trasferimenti di acqua potabile convogliata in tubazioni.
ag) Ogni modifica o estensione dei progetti elencati nel presente allegato, ove la modifica o l'estensione di per sé sono conformi agli eventuali limiti stabiliti nel presente allegato.
ALLEGATO IV - Progetti sottoposti alla Verifica di assoggettabilità di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano.
1. Agricoltura
a) cambiamento di uso di aree non coltivate, semi-naturali o naturali per la loro coltivazione agraria intensiva con una superficie superiore a 10 ettari;
b) iniziale forestazione di una superficie superiore a 20 ettari; deforestazione allo scopo di conversione di altri usi del suolo di una superficie superiore a 5 ettari;
c) Impianti per l'allevamento intensivo di animali il cui numero complessivo di capi sia maggiore di quello derivante dal seguente rapporto: 40 quintali di peso vivo di animali per ettaro di terreno funzionalmente asservito all'allevamento. Sono comunque esclusi, indifferentemente dalla localizzazione, gli allevamenti con numero di animali inferiore o uguale a: 1.000 avicoli, 800 cunicoli, 120 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg) o 45 posti per scrofe, 300 ovicaprini, 50 posti bovini;
d) i progetti di gestione delle risorse idriche per l'agricoltura, compresi i progetti di irrigazione e di drenaggio delle terre, per una superficie superiore ai 300 ettari;
e) piscicoltura per superficie complessiva di oltre i 5 ettari;
f) progetti di ricomposizione fondiaria che interessano una superficie superiore a 200 ettari.
2. Industria energetica ed estrattiva
a) impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 50 MW;
b) attività di ricerca sulla terraferma delle sostanze minerali di miniera di cui all'art. 2, comma 2, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, ivi comprese le risorse geotermiche, incluse le relative attività minerarie;
c) impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda con potenza complessiva superiore a 1 MW;
(lettera così modificata dall'art. 27, comma 42, della legge n. 99 del 2009)
d) impianti industriali per il trasporto del gas, vapore e dell'acqua calda, che alimentano condotte con una lunghezza complessiva superiore ai 20 km;
e) impianti industriali per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento con potenza complessiva superiore a 1 MW;
(lettera così modificata dall'art. 27, comma 42, della legge n. 99 del 2009)
f) installazione di oleodotti e gasdostti con la lunghezza complessiva superiore ai 20 km;
g) attività di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma;
h) estrazione di sostanze minerali di miniera di cui all'art. 2, comma 2, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, mediante dragaggio marino e fluviale;
i) agglomerazione industriale di carbon fossile e lignite;
l) impianti di superficie dell'industria di estrazione di carbon fossile, di petrolio, di gas naturale e di minerali metallici nonché di scisti bituminose;
m) impianti per la produzione di energia idroelettrica con potenza installata superiore a 100 kW.
n) impianti di gassificazione e liquefazione del carbone.
3. Lavorazione dei metalli e dei prodotti minerali
a) impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metalliferi che superino i 5.000 m2 di superficie impegnata o 50.000 m3 di volume;
b) impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria) compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2, 5 tonnellate all'ora;
c) impianti destinati alla trasformazione dei metalli ferrosi mediante:- laminazione a caldo con capacità superiore a 20 tonnellate di acciaio grezzo al'ora,
- forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 50 kJ per maglio e allorché la potenza calorifera è superiore a 20 MW;
- applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di trattamento superiore a 2 tonnellate di acciaio grezzo all'ora;d) fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno;
e) impianti di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia) con una capacità di fusione superiore a 10 tonnellate per il piombo e il cadmio o a 50 tonnellate per tutti gli altri metalli al giorno;
f) impianti per il trattamento di superficie di metalli e materia plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento abbiano un volume superiore a 30 m3;
g) impianti di costruzione e montaggio di auto e motoveicoli e costruzioni dei relativi motori; impianti per la costruzione e riparazione di aeromobili; costruzione di materiale ferroviario e rotabile che superino 10.000 m2 di superficie impegnata o 50.000 m3 di volume;
h) cantieri navali di superficie complessiva superiore a 2 ettari;
i) imbutitura di fondo con esplosivi che superino 5.000 m2 di superficie impegnata o 50.000 m3 di volume;
l) cockerie (distillazione a secco di carbone);
m) fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres o porcellane, con capacità di produzione di oltre 75 tonnellate al giorno e/o con capacità di forno superiore a 4 metri cubi e con densità di colata per forno superiore a 300 kg al metro cubo;
n) impianti per la fusione di sostanze minerali, compresi quelli destinati alla produzione di fibre minerali, con capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno;
o) impianti per la produzione di vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno;
p) impianti destinati alla produzione di cinkler (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 tonnellate al giorno oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 50 tonnellate al giorno, o in latri tipi di forni aventi una capacità di produzione do oltre 50 tonnellate al giorno.
4. Industria dei prodotti alimentari
a) impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime animali (diverse dal latte) con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 75 tonnellate al giorno;
b) impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno su base trimestrale;
c) impianti per la fabbricazione di prodotti lattiero-caseari con capacità di lavorazione superiore a 200 tonnellate al giorno su base annua;
d) impianti per la produzione di birra o malto con capacità di produzione superiore a 500.000 hl/anno;
e) impianti per la produzione di farina di pesce o di olio di pesce con capacità di lavorazione superiore a 50.000 q/anno di prodotto lavorato;
e)impianti per la produzione di dolciumi e sciroppi che superino 50 .000 m3 di volume;
f) macelli aventi una capacità di produzione di carcasse superiori a 50 tonnellate al giorno e impianti per l'eliminazione o il recupero di carcasse e di residui di animali con una capacità di trattamento di oltre 10 tonnellate al giorno;
g)impianti per la produzione di farina di pesce o di olio di pesce con capacità di lavorazione superiore a 50.000 q/anno di prodotto lavorato;
h) molitura dei cereali, industria dei prodotti amidacei, industria dei prodotti alimentari per zootecnia che superino 5.000 m2 di superficie impegnata o 50.000 m3 di volume;
i) zuccherifici, impianti per la produzione di lieviti con capacità di produzione o raffinazione superiore a 10.000 t/giorno di barbabietole.
5. Industria dei tessili, del cuoio, del legno della carta
a) impianti di fabbricazione di pannelli di fibre, pannelli di particelle e compensati, di capacità superiore alle 50.000 t/anno di materie lavorate;
b) impianti per la produzione e la lavorazione di cellulosa, fabbricazione di carta e cartoni di capacità superiore a 50 tonnellate al giorno;
c) impianti per il pretrattamento (operazioni quali il lavaggio, l'imbianchimento, la mercerizzazione) o la tintura di fibre tessili, di lana la cui capacità di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno;
d) impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la capacità superi le 3 tonnellate di prodotto finito al giorno.
6. Industria della gomma e delle materie plastiche
a) fabbricazione e trattamento di prodotti a base di elastomeri con almeno 25.000 tonnellate/anno di materie prime lavorate.
7. Pogetti di infrastrutture
a) progetti di sviluppo di zone industriali o produttive con una superficie interessata superiore ai 40 ettari;
b) progetti di sviluppo di aree urbane, nuove o in estensione, interessanti superfici superiori ai 40 ettari; progetti di riassetto o sviluppo di aree urbane all'interno di aree urbane esistenti che interessano superfici superiori a 10 ettari; costruzione di centri commerciali di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114"Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59"; parcheggi di uso pubblico con capacità superiori a 500 posti auto;
c) piste da sci di lunghezza superiore a 1,5 km o che impegnano una superficie superiore a 5 ettari nonché impianti meccanici di risalita, escluse le sciovie e le monofuni a collegamento permanente aventi lunghezza inclinata non superiore a 500 metri, con portata oraria massima superiore a 1800 persone;
d) derivazione di acque superficiali ed opere connesse che prevedano derivazioni superiori a 200 litri al secondo o di acque sotterranee che prevedano derivazioni superiori a 50 litri al secondo, nonché le trivellazioni finalizzate alla ricerca per derivazioni di acque sotterranee superiori a 50 litri al secondo;
e) interporti, piattaforme intermodali e terminali intermodali;
f) porti e impianti portuali marittimi, fluviali e lacuali, compresi i porti di pesca, vie navigabili;
g) strade extraurbane secondarie;
h) costruzioni di strade di scorrimento in area urbana o potenziamento di esistenti a quattro o più corsie con lunghezza, in area urbana o extraurbana, superiore a 1.500 metri;
i) linee ferroviarie a carattere regionale o locale;
l) sistemi di trasporto a guida vincolata (tramvie e metropolitane), funicolari o linee simili di tipo particolare, esclusivamente o principalmente adibite al trasporto di passeggeri;
m) acquedotti con una lunghezza superiore ai 20 km;
n) opere costiere destinate a combattere l'erosione e lavori marittimi volti a modificare la costa, mediante la costruzione di dighe, moli ed altri lavori di difesa del mare;
o) opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazione e interventi di bonifica ed altri simili destinati ad incidere sul regime delle acque, compresi quelli di estrazione di materiali litoidi dal demanio fluviale e lacuale;
p) aeroporti;
q) porti turistici e da diporto, quando lo specchio d'acqua è inferiore o uguale a 10 ettari, le aree esterne interessate non superano i 5 ettari e i moli sono di lunghezza inferiore o uguale a 500 metri, nonché progetti di intervento su porti già esistenti;
r) impianti di smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D2 e da D8 a D11, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152); impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi, mediante operazioni di raggruppamento o di ricondizionamento preliminari, con capacità massima complessiva superiore a 20 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D13 e D14 del decreto legislativo 152/2006);
s) impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento (operazioni di cui all'allegato B, lettere D2 e da D8 a D11, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
t) impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare con capacità massima superiore a 30.000 m3 oppure con capacità superiore a 40 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettera D15 della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
u) discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva inferiore ai 100.000 m3 (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
v) impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 10.000 abitanti equivalenti;
z) elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore a 100 kV e son tracciato di lunghezza superiore a 3 km;
z.a) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D2, D8 e da D13 a D15, ed all'allegato C, lettere da R2 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
z.b) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
8. Altri progetti
a) villaggi turistici di superficie superiore a 5 ettari, centri residenziali turistici ed esercizi alberghieri con oltre 30 posti-letto o volume edificato superiore a 25.000 m3 o che occupano una superficie superiore ai 20 ettari, esclusi quelli ricedenti all'interno di centri abitati;
b) piste permanenti per corse e prove di automobili, motociclette ed altri veicoli a motore;
c) centri di raccolta, stoccaggio e rottamazione di rottami di ferro, autoveicoli e simili con superficie superiore a 1 ettaro;
d) banchi di prova per motori, turbine, reattori quanto l'area impegnata supera i 500 m2;
e) fabbricazione di fibre minerali artificiali che superino 5.000 m2 di superficie impegnata o 50.000 m3 di volume;
f) fabbricazione, condizionamento, carico o messa in cartucce di esplosivi con almeno 25.000 tonnellate/anno di materie prime lavorate;
g) stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici pericolosi, a sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256, e successive modificazioni, con capacità complessiva superiore a 1.000 m3;
h) recupero di suoli dal mare per una superficie che superi i 10 ettari;
i) cave e e torbiere;
l) trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici per una capacità superiore a 10.000 t/anno di materie prime lavorate;
m) produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacità superiore alle 10.000 t/anno in materie prime lavorate;
n) depositi di fanghi diversi da quelli disciplinati dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con capacità superiore a 10.00 metri cubi;
o) impianti per il recupero o la distruzione di sostanze esplosive;
p) stabilimenti di squartamento con capacità di produzione superiore a 50 tonnellate al giorno;
q) terreni da campeggio e caravaning a carattere permanente con capcità superiore a 300 posti roulotte caravan o di superficie superiore a 5 ettari;
r) parchi tematici di superficie superiore a 5 ettari;
s) progetti di cui all'allegato III, che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e che non sono utilizzati per più di due anni.
t) modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato III o all'allegato IV già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'allegato III).
ALLEGATO V - Criteri per la Verifica di assoggettabilità di cui all'art. 20
1. Caratteristiche dei progetti
Le caratteristiche dei progetti debbono essere considerate tenendo conto, in particolare:
- delle dimensioni del progetto,
- del cumulo con altri progetti,
- dell'utilizzazione di risorse naturali,
- della produzione di rifiuti,
- dell'inquinamento e disturbi alimentari,
- del rischio di incidenti, per quanto riguarda, in particolare, le sostanze o le tecnologie utilizzate.
2. Localizzazione dei progetti
Deve essere considerata la sensibilità ambientale delle aree geografiche che possono risentire dell'impatto dei progetti, tenendo conto, in particolare:
- dell'utilizzazione attuale del territorio;
- della ricchezza relativa, della qualità e capacità di rigenerazione delle risorse naturali della zona;
- della capacità di carico dell'ambiente naturale, con particolare attenzione alle seguenti zone:a) zone umide;
b) zone costiere;
c) zone montuose o forestali;
d) riserve e parchi naturali;
e) zone classificate o protette dalla legislazione degli Stati membri; zone protette speciali designate dagli Stati membri in base alle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE;
f) zone nelle quali gli standard di qualità ambientale fissati dalla legislazione comunitaria sono già stati superati;
g) zone a forte densità demografica;
h) zone di importanza storica, culturale o archeologica;
i) territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità di cui all'art. 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
3. Caratteristiche dell'impatto potenziale
Gli impatti potenzialmente significativi dei progetti debbono essere considerati in relazione ai criteri stabiliti ai punti 1 e 2 e tenendo conto, in particolare:
- della portata dell'impatto (area geografica e densità di popolazione interessata);
- della natura transfrontaliera dell'impatto;
- dell'ordine di grandezza e della complessità dell'impatto;
- della probabilità dell'impatto;
- della durata, frequenza e reversibilità dell'impatto.
ALLEGATO VI - Contenuti del Rapporto ambientale di cui all'art. 13.
Le informazioni da fornire con i rapporti ambientali che devono accompagnare le proposte di piani e di programmi sottoposti a valutazione ambientale strategica sono:
a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma e del rapporto con altri pertinenti piani o programmi;
b) aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza l'attuazione del piano o del programma;
c) caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente interessate;
d) qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o programma, ivi compresi in particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, culturale e paesaggistica, quali le zone designate come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, nonché i territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità, di cui all'art. 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
e) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti al piano o al programma, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale;
f) possibili impatti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori. Devono essere considerati tutti gli impatti significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi;
g) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali impatti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o del programma;
h) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o difficoltà derivanti dalla novità dei problemi e delle tecniche per risolverli) nella raccolta delle informazioni richieste;
i) descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione del piani o del programma proposto definendo, in particolare, le modalità di raccolta dei dati e di elaborazione degli indicatori necessari alla valutazione degli impatti, la periodicità della produzione di un rapporto illustrante i risultati della valutazione degli impatti e le misure correttive da adottare;
j) sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti.
ALLEGATO VII - Contenuti dello Studio di impatto ambientale di cui all'art. 22.
1. Descrizione del progetto, comprese in particolare:
a) una descrizione delle caratteristiche fisiche dell'insieme del progetto e delle esigenze di utilizzazione del suolo durante le fasi di costruzione e di funzionamento;
b) una descrizione delle principali caratteristiche dei processi produttivi, con l'indicazione, per esempio, della natura e delle quantità dei materiali impiegati;
c) una valutazione del tipo e della quantità dei residui e delle emissioni previsti (inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo, rumore, vibrazione, luce, calore, radiazione, eccetera) risultanti dall'attività del progetto proposto;
d) la descrizione della tecnica prescelta, con riferimento alle migliori tecniche disponibili a costi non eccessivi, e delle altre tecniche previste per prevenire le emissioni degli impianti e per ridurre l'utilizzo delle risorse naturali, confrontando le tecniche prescelte con le migliori tecniche disponibili.
2. Una descrizione delle principali alternative prese in esame dal proponente, compresa l'alternativa zero, con indicazione delle principali ragioni della scelta, sotto il profilo dell'impatto ambientale, e la motivazione della scelta progettuale, sotto il profilo dell'impatto ambientale, con una descrizione delle alternative prese in esame e loro comparazione con il progetto presentato.
3. Una descrizione delle componenti dell'ambiente potenzialmente soggette ad un impatto importante del progetto proposto, con particolare riferimento alla popolazione, alla fauna e alla flora, al suolo, all'acqua, all'aria, ai fattori climatici, ai beni materiali, compreso il patrimonio architettonico e archeologico, nonché il patrimonio agroalimentare, al paesaggio e all'interazione tra questi vari fattori.
4. Una descrizione dei probabili impatti rilevanti (diretti ed eventualmente indiretti, secondari, cumulativi, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi) del progetto proposto sull'ambiente:
a) dovuti all'esistenza del progetto;
b) dovuti all'utilizzazione delle risorse naturali;
c) dovuti all'emissione di inquinanti, alla creazione di sostanze nocive e allo smaltimento dei rifiuti; nonché la descrizione da parte del proponente dei metodi di previsione utilizzati per valutare gli impatti sull'ambiente.
5. Una descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e se possibile compensare rilevanti impatti negativi del progetto sull'ambiente.
5-bis. Una descrizione delle misure previste per il monitoraggio;
6. La descrizione degli elementi culturali e paesaggistici eventualmente presenti, dell'impatto su di essi delle trasformazioni proposte e delle misure di mitigazione e compensazione necessarie.
7. Un riassunto non tecnico delle informazioni trasmesse sulla base dei numeri precedenti.
8. Un sommario delle eventuali difficoltà (lacune tecniche o mancanza di conoscenze) incontrate dal proponente nella raccolta dei dati richiesti e nella previsione degli impatti di cui al numero 4.
ALLEGATO VIII - Categorie di attività industriali di cui all'art. 6, comma 12
(allegato aggiunto dal d.lgs. n. 128 del
2010)
1. Gli impianti o le parti di impianti utilizzati per la ricerca, lo sviluppo e la sperimentazione di nuovi prodotti e processi non rientrano nel titolo III-bis della seconda parte del presente decreto.
2. I valori limite riportati di seguito si riferiscono in genere alle capacità di produzione o alla resa. Qualora uno stesso gestore ponga in essere varie attività elencate alla medesima voce in uno stesso impianto o in una stessa località, si sommano le capacità di tali attività.
1. Attività energetiche.
1.1 Impianti di combustione con potenza termica di combustione di oltre 50 MW. 1.2. Raffinerie di petrolio e di gas.
1.3. Cokerie.
1.4. Impianti di gassificazione e liquefazione del carbone.
2. Produzione e trasformazione dei metalli.
2.1 Impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metallici compresi i minerali solforati.
2.2. Impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 tonnellate all'ora.
2.3. Impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante:
a) laminazione a caldo con una capacità superiore a 20 tonnellate di acciaio grezzo all'ora;
b) forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 50 kJ per maglio e allorché la potenza calorifica è superiore a 20 MW;
c) applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di trattamento superiore a 2 tonnellate di acciaio grezzo all'ora.
2.4. Fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno.
2.5. Impianti:
a) destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici;
b) di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia), con una capacità di fusione superiore a 4 tonnellate al giorno per il piombo e il cadmio o a 20 tonnellate al giorno per tutti gli altri metalli.
2.6. Impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m3.
3. Industria dei prodotti minerali.
3.1. Impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 tonnellate al giorno oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 50 tonnellate al giorno, o in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno.
3.2. Impianti destinati alla produzione di amianto e alla fabbricazione di prodotti dell'amianto.
3.3. Impianti per la fabbricazione del vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno.
3.4. Impianti per la fusione di sostanze minerali compresi quelli destinati alla produzione di fibre minerali, con una capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno.
3.5. Impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres, porcellane, con una capacità di produzione di oltre 75 tonnellate al giorno e/o con una capacità di forno superiore a 4 m3 e con una densità di colata per forno superiore a 300 kg/m3.
4. Industria chimica.
Nell'ambito delle categorie di attività della sezione 4 si intende per produzione la produzione su scala industriale mediante trasformazione chimica delle sostanze o dei gruppi di sostanze di cui ai punti da 4.1 a 4.6.
4.1 Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base come:
a) idrocarburi semplici (lineari o anulari, saturi o insaturi, alifatici o aromatici);
b) idrocarburi ossigenati, segnatamente alcoli, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri, acetati, eteri, perossidi, resine, epossidi;
c) idrocarburi solforati;
d) idrocarburi azotati, segnatamente ammine, amidi, composti nitrosi, nitrati o nitrici, nitrili, cianati, isocianati;
e) idrocarburi fosforosi;
f) idrocarburi alogenati;
g) composti organometallici;
h) materie plastiche di base (polimeri, fibre sintetiche, fibre a base di cellulosa);
i) gomme sintetiche;
l) sostanze coloranti e pigmenti;
m) tensioattivi e agenti di superficie.
4.2. Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base, quali:
a) gas, quali ammoniaca; cloro o cloruro di idrogeno, fluoro o fluoruro di idrogeno, ossidi di carbonio, composti di zolfo, ossidi di azoto, idrogeno, biossido di zolfo, bicloruro di carbonile;
b) acidi, quali acido cromico, acido fluoridrico, acido fosforico, acido nitrico, acido cloridrico, acido solforico, oleum e acidi solforati;
c) basi, quali idrossido d'ammonio, idrossido di potassio, idrossido di sodio;
d) sali, quali cloruro d'ammonio, clorato di potassio, carbonato di potassio, carbonato di sodio, perborato, nitrato d'argento;
e) metalloidi, ossidi metallici o altri composti inorganici, quali carburo di calcio, silicio, carburo di silicio.
4.3. Impianti chimici per la fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto o potassio (fertilizzanti semplici o composti).
4.4 Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti di base fitosanitari e di biocidi.
4.5 Impianti che utilizzano un procedimento chimico o biologico per la fabbricazione di prodotti farmaceutici di base.
4.6. Impianti chimici per la fabbricazione di esplosivi.
5. Gestione dei rifiuti.
Salvi l'art. 11 della direttiva 75/442/CEE e l'art. 3 della direttiva 91/689/CEE, del 12 dicembre 1991 del Consiglio, relativa ai rifiuti pericolosi.
5.1. Impianti per l'eliminazione o il ricupero di rifiuti pericolosi, della lista di cui all'art. 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE quali definiti negli allegati II A e II B (operazioni R 1, R 5, R 6, R 8 e R 9) della direttiva 75/442/CEE e nella direttiva 75/439/CEE del 16 giugno 1975 del Consiglio, concernente l'eliminazione degli oli usati, con capacità di oltre 10 tonnellate al giorno.
5.2. Impianti di incenerimento dei rifiuti urbani quali definiti nella direttiva 89/369/CEE dell'8 giugno 1989 del Consiglio, concernente la prevenzione dell'inquinamento atmosferico provocato dai nuovi impianti di incenerimento dei rifiuti urbani, e nella direttiva 89/429/CEE del 21 giugno 1989 del Consiglio, concernente la riduzione dell'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani, con una capacità superiore a 3 tonnellate all'ora.
5.3. Impianti per l'eliminazione dei rifiuti non pericolosi quali definiti nell'allegato 11 A della direttiva 75/442/CEE ai punti D 8, D 9 con capacità superiore a 50 tonnellate al giorno.
5.4. Discariche che ricevono più di 10 tonnellate al giorno o con una capacità totale di oltre 25.000 tonnellate, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti.
6. Altre attività.
6.1. Impianti industriali destinati alla fabbricazione:
a) di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose;
b) di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno;
6.2. Impianti per il pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione) o la tintura di fibre o di tessili la cui capacità di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno.
6.3. Impianti per la concia delle pelli qualora la capacità di trattamento superi le 12 tonnellate al giorno di prodotto finito.
6.4:
a) Macelli aventi una capacità di produzione di carcasse di oltre 50 tonnellate al giorno;
b) Trattamento e trasformazione destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari a partire da: materie prime animali (diverse dal latte) con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 75 tonnellate al giorno ovvero materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno (valore medio su base trimestrale);
c) Trattamento e trasformazione del latte, con un quantitativo di latte ricevuto di oltre 200 tonnellate al giorno (valore medio su base annua).
6.5. Impianti per l'eliminazione o il recupero di carcasse e di residui di animali con una capacità di trattamento di oltre 10 tonnellate al giorno.
6.6. Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con più di:
a) 40.000 posti pollame;
b) 2.000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg), o
c) 750 posti scrofe.
6.7. Impianti per il trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi organici, in particolare per apprettare, stampare, spalmare, sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire o impregnare, con una capacità di consumo di solvente superiore a 150 kg all'ora o a 200 tonnellate all'anno.
6.8. Impianti per la fabbricazione di carbonio (carbone duro) o grafite per uso elettrico mediante combustione o grafitizzazione.
ALLEGATO IX - Elenco delle autorizzazioni ambientali già in atto, da considerare sostituite dalla autorizzazione integrata ambientale
(allegato aggiunto dal d.lgs. n. 128 del
2010)
1. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermi restando i profili concernenti aspetti sanitari (titolo I della parte quinta del presente decreto).
2. Autorizzazione allo scarico (capo II del titolo IV della parte terza del presente decreto).
3. Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti (art. 208 del presente decreto).
4. Autorizzazione allo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB-PCT (decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, art. 7).
5. Autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura (decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, art. 9)
ALLEGATO X - Elenco indicativo delle
principali sostanze inquinanti di cui è obbligatorio tener conto se
pertinenti per stabilire i valori limite di emissione
(allegato aggiunto dal d.lgs. n. 128 del
2010)
Aria:
1. Ossidi di zolfo e altri composti dello zolfo.
2. Ossidi di azoto e altri composti dell'azoto.
3. Monossido di carbonio.
4. Composti organici volatili.
5. Metalli e relativi composti.
6. Polveri.
7. Amianto (particelle in sospensione e fibre).
8. Cloro e suoi composti.
9. Fluoro e suoi composti.
10. Arsenico e suoi composti.
11. Cianuri.
12. Sostanze e preparati di cui sono comprovate proprietà cancerogene, mutagene o tali da poter influire sulla riproduzione quando sono immessi nell'atmosfera.
13. Policlorodibenzodiossina (PCDD) e policlorodibenzofurani (PCDF).
Acqua:
1. Composti organoalogenati e sostanze che possono dar loro origine nell'ambiente idrico.
2. Composti organofosforici.
3. Composti organici dello stagno.
4. Sostanze e preparati di cui sono comprovate proprietà cancerogene, mutagene o tali da poter influire sulla riproduzione in ambiente idrico o con il concorso dello stesso.
5. Idrocarburi persistenti e sostanze organiche tossiche persistenti e bioaccumulabili.
6. Cianuri.
7. Metalli e loro composti.
8. Arsenico e suoi composti.
9. Biocidi e prodotti fitofarmaceutici.
10. Materie in sospensione.
11. Sostanze che contribuiscono all'eutrofizzazione (nitrati e fosfati, in particolare).
12. Sostanze che esercitano un'influenza sfavorevole sul bilancio di ossigeno (misurabili con parametri quali BOD, COD).
ALLEGATO XI - Categorie da tenere
presenti in generale o in un caso particolare nella determinazione delle
migliori tecniche disponibili, secondo quanto definito all'art. 5,
comma 1, lettera 1-ter), tenuto conto dei costi e dei benefici che
possono risultare da un'azione e del principio di precauzione e
prevenzione.
(allegato aggiunto dal d.lgs. n. 128 del
2010)
1. Impiego di tecniche a scarsa produzione di rifiuti.
2. Impiego di sostanze meno pericolose.
3. Sviluppo di tecniche per il ricupero e il riciclo delle sostanze emesse e usate nel processo, e, ove opportuno, dei rifiuti.
4. Processi, sistemi o metodi operativi comparabili, sperimentati con successo su scala industriale.
5. Progressi in campo tecnico e evoluzione, delle conoscenze in campo scientifico.
6. Natura, effetti e volume delle emissioni in questione.
7. Date di messa in funzione degli impianti nuovi o esistenti.
8. Tempo necessario per utilizzare una migliore tecnica disponibile.
9. Consumo e natura delle materie prime ivi compresa l'acqua usata nel processo e efficienza energetica.
10. Necessità di prevenire o di ridurre al minimo l'impatto globale sull'ambiente delle emissioni e dei rischi.
11. Necessità di prevenire gli incidenti e di ridurne le conseguenze per l'ambiente.
12. Informazioni pubblicate dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 16, paragrafo 2, della direttiva 96/61/CE, o da organizzazioni internazionali.
ALLEGATO XII -
Categorie di impianti relativi alle attività industriali di
cui all'allegato 8, soggetti ad autorizzazione integrata ambientale
statale
(allegato aggiunto dal d.lgs. n. 128 del 2010)
1) Raffinerie di petrolio greggio (escluse le imprese che producono soltanto lubrificanti dal petrolio greggio), nonché impianti di gassificazione e di liquefazione di almeno 500 tonnellate (Mg) al giorno di carbone o di scisti bituminosi;
2) Centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 MW;
3) Acciaierie integrate di prima fusione della ghisa e dell'acciaio;
4) Impianti chimici con capacità produttiva complessiva annua per classe di prodotto, espressa in milioni di chilogrammi, superiore alle soglie di seguito indicate:
Soglie*
Classe di prodotto
Gg/ anno a) idrocarburi semplici (lineari o anulari, saturi o insaturi, alifatici o aromatici) 200 b) idrocarburi ossigenati, segnatamente alcoli, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri, acetati, eteri, perossidi, resine, epossidi 200 c) idrocarburi solforati 100 d) idrocarburi azotati, segnatamente ammine, amidi, composti nitrosi, nitrati o nitrici, nitrili, cianati, isocianati 100 e) idrocarburi fosforosi 100 f) idrocarburi alogenati 100 g) composti organometallici 100 h) materie plastiche di base (polimeri, fibre sintetiche, fibre a base di cellulosa) 100 i) gomme sintetiche 100 l) gas, quali ammoniaca, cloro o cloruro di idrogeno, fluoro o fluoruro di idrogeno, ossidi di carbonio, composti di zolfo, ossidi di azoto, idrogeno, biossido di zolfo, bicloruro di carbonile 100 m) acidi, quali acido cromico, acido fluoridrico, acido fosforico, acido nitrico, acido cloridrico, acido solforico, oleum e acidi solforati 100 n) basi, quali idrossido d'ammonio, idrossido di potassio, idrossido di sodio 100 o) fertilizzanti a base di fosforo, azoto o potassio (fertilizzanti semplici o composti)
300 * Le soglie della tabella sono riferite alla somma delle capacità produttive relative ai singoli composti che sono riportati in un'unica riga.
5) Impianti funzionalmente connessi a uno degli
impianti di cui ai punti precedenti, localizzati nel medesimo sito e
gestiti dal medesimo gestore, che non svolgono attività di cui
all'allegato VIII;
6) Altri impianti rientranti nelle categorie di cui all'allegato VIII localizzati interamente in mare.
Allegato 1 - Monitoraggio e classificazione delle acque in funzione degli obiettivi di qualità ambientale
Il presente allegato stabilisce i criteri per il monitoraggio e la classificazione dei corpi idrici superficiali e sotterranei.
1.1. Corpi idrici superficiali
I corpi idrici superficiali vengono caratterizzati e individuati secondo quanto riportato in Allegato 3.
1.2 Corpi idrici sotterranei
1.2.1 Acque sotterranee
Sono significativi gli accumuli d'acqua contenuti nel sottosuolo permeanti la matrice rocciosa, posti al di sotto del livello di saturazione permanente.
Fra esse ricadono le falde freatiche e quelle profonde (in pressione o no) contenute in formazioni permeabili, e, in via subordinata, i corpi d'acqua intrappolati entro formazioni permeabili con bassa o nulla velocità di flusso. Le manifestazioni sorgentizie, concentrate o diffuse (anche subacquee) si considerano appartenenti a tale gruppo di acque in quanto affioramenti della circolazione idrica sotterranea. Non sono significativi gli orizzonti saturi di modesta estensione e continuità all'interno o sulla superficie di una litozona poco permeabile e di scarsa importanza idrogeologica e irrilevante significato ecologico.
2. MODALITA' PER LA CLASSIFICAZIONE DELLO STATO DI QUALITA' DEI CORPI IDRICI
A - Stato delle acque superficiali
A.1. Elementi qualitativi per la classificazione dello stato ecologico
A.1.1. - Elementi qualitativi per la classificazione dello stato ecologico per fiumi, laghi, acque di transizione e acque marino-costiere.
|
FIUMI |
LAGHI |
TRANSIZIONE |
MARINO COSTIERE |
|
| Elementi biologici | ||||
| Composizione e abbondanza della flora acquatica |
x |
|
|
|
| Composizione e abbondanza dei macroinvertebrati bentonici. Per le acque marine-costiere segnalazione anche dei taxa sensibili. |
x |
x |
x |
x |
| Composizione e abbondanza della fauna ittica. Per i fiumi e i laghi individuazione anche della struttura di età della fauna ittica. |
x |
x |
x |
|
| Composizione abbondanza e biomassa del fitoplancton. Per le acque marino-costiere segnalazione inoltre di fioriture di specie potenzialmente tossiche o nocive. |
|
x |
x |
x |
| Composizione e abbondanza dell'altra flora acquatica. Per le acque marino-costiere individuazione anche della copertura della flora e segnalazione di taxa sensibili. |
|
x |
x |
x |
| Elementi idromorfologici a sostegno degli elementi biologici | ||||
| Regime idrologico | ||||
| volume e dinamica del flusso idrico |
x |
|
|
|
| connessione con il corpo idrico sotterraneo |
x |
x |
|
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| escursioni di livello |
|
x |
|
|
| tempo di residenza |
|
x |
|
|
| Regime di marea | ||||
| flusso di acqua dolce |
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|
x |
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| Scambio con il mare |
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x |
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| Regime correntometrico |
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|
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x |
| Continuità fluviale |
x |
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|
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| Condizioni morfologiche | ||||
| variazione della profondità e della larghezza del fiume |
x |
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|
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| struttura e substrato dell'alveo |
x |
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|
|
| struttura della zona ripariale, e per i laghi anche della costa |
x |
x |
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| variazione della profondità |
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x |
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|
| struttura e tessitura del sedimento per i laghi. Natura e composizione del substrato per transizione e marino costiere |
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x |
x |
x |
| profondità |
|
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x |
x |
| struttura della zona intertidale |
|
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x |
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| morfologia del fondale |
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x |
| Elementi chimici e fisico-chimichi a sostegno degli elementi biologici | ||||
| Elementi generali |
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| Trasparenza |
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x |
x |
x |
| Condizioni termiche - Temperatura per marino costiere |
x |
x |
x |
x |
| Condizioni di ossegnazione - Ossigeno disciolto per marino costiere |
x |
x |
x |
x |
| Conducibilità |
x |
x |
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|
| Stato di acidificazione |
x |
x |
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| Condizioni dei nutrienti |
x |
x |
x |
x |
| Salinità |
|
|
x |
x |
| Inquinanti specifici | ||||
| Inquinamento da altre sostanze non appartenenti all'elenco di priorità di cui è stato accertato lo scarico nel corpo idrico in quantità significative |
x |
x |
x |
x |
A.1.2 - Corpi idrici superficiali artificiali e corpi idrici fortemente modificati
Per i corpi idrici superficiali artificiali e fortemente modificati si utilizzano gli elementi di qualità applicabili a quella delle suesposte quattro categorie di acque superficiali naturali che più si accosta al corpo idrico artificiale o fortemente modificato in questione.
A.2. Definizioni normative per la classificazione dello stato ecologico
Tabella A.2. Definizione generale per fiumi, laghi, acque di transizione e acque costiere
Il testo seguente fornisce una definizione generale della qualità ecologica. Ai fini della classificazione i valori degli elementi di qualità dello stato ecologico per ciascuna categoria di acque superficiali sono quelli indicati nelle tabelle da A.2.1 a A.2.4 in appresso.
|
Elemento |
Stato elevato |
Stato buono |
Stato sufficiente |
|
Generale |
Nessuna alterazione
antropica, o alterazioni antropiche poco rilevanti, dei valori degli
elementi di qualità fisico-chimica e idromorfologica del tipo di corpo
idrico superficiale rispetto a quelli di norma associati a tale tipo
inalterato. |
I valori degli elementi di qualità biologica del tipo di corpo idrico superficiale presentano livelli poco elevati di distorsione dovuti all'attività umana, ma si discostano solo lievemente da quelli di norma associati al tipo di corpo idrico superficiale inalterato. |
I valori degli elementi di qualità biologica del tipo di corpo idrico superficiale si discostano moderatamente da quelli di norma associati al tipo di corpo idrico superficiale inalterato. I valori presentano segni moderati di distorsione dovuti all'attività umana e alterazioni significativamente maggiori rispetto alle condizioni dello stato buono. |
Le acque aventi uno stato inferiore al moderato sono classificate come aventi stato scarso o cattivo.
Le acque che presentano alterazioni considerevoli dei valori degli elementi di qualità biologica del tipo di corpo idrico superficiale e nelle quali le comunità biologiche interessate si discostano sostanzialmente da quelle di norma associate al tipo di corpo idrico superficiale inalterato, sono classificate come aventi stato scarso.
Le acque che presentano gravi alterazioni dei valori degli elementi di qualità biologica del tipo di corpo idrico superficiale e nelle quali mancano ampie porzioni di comunità biologiche interessate di norma associate al tipo di corpo idrico superficiale inalterato, sono classificate come aventi stato cattivo.
A.2.1. Definizioni dello stato ecologico elevato, buono e sufficiente dei fiumi
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Elementi di qualità biologica |
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Elemento |
Stato elevato |
Stato buono |
Stato sufficiente |
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Fitoplancton |
Composizione tassonomica del fitoplancton che corrisponde totalmente o quasi alle condizioni inalterate. Abbondanza media del fitoplancton totalmente conforme alle condizioni fisico-chimico tipiche specifiche e non tale da alterare significativamente le condizioni di trasparenza tipiche specifiche. Fioriture di fitoplancton con frequenza e intensità conformi alle condizioni fisico-chimiche tipiche specifiche. |
Lievi variazioni nella composizione e abbondanza dei taxa planctonici rispetto alle comunità tipiche specifiche. Tali variazioni non indicano nessuna crescita accelerata di alghe tale da provocare un'alterazione indesiderata della composizione equilibrata degli organismi presenti nel corpo idrico o della qualità fisico-chimica delle acque o dei sedimenti. Possibile un lieve aumento della frequenza e intensità delle fioriture di fitoplancton tipiche specifiche. |
Composizione dei taxa planctonici che si discosta moderatamente dalle comunità tipiche specifiche. Abbondanza moderatamente alterata, che potrebbe provocare una significativa alterazione indesiderata dei valori di altri elementi di qualità biologica e fisico-chimica. Possibile un moderato aumento della frequenza e intensità delle fioriture di fitoplancton. Possibili fioriture persistenti nei mesi estivi. |
|
Macrofite e fitobentos |
Composizione tassonomica che corrisponde totalmente o quasi alle condizioni inalterate. Nessuna variazione riscontrabile dell'abbondanza macrofitica e fitobentonica media. |
Lievi variazioni nella composizione e abbondanza di taxa macrofitici e fitobentonici rispetto alle comunità tipiche specifiche. Tali variazioni non indicano nessuna crescita accelerata di fitobentos o di forme più elevate di vita vegetale tale da provocare un'alterazione indesiderata della composizione equilibrata degli organismi presenti nel corpo idrico o della qualità fisico-chimica delle acque o dei sedimenti. Presenza di gruppi/strati batterici dovuti ad attività antropiche, che non danneggia la comunità fitobentonica. |
Composizione dei taxa macrofitici e fitobentonici che si discosta moderatamente dalle comunità tipiche specifiche e diverge molto di più dallo stato buono. Evidenti variazioni moderate dell'abbondanza macrofitica e fitobentonica media. Gruppi / stati batterici dovuti, ad attività antropiche che possono interferire con e, in talune aree, soppiantare la comunità fitobentonica. |
|
Macroinvertebrati bentonici |
Composizione e abbondanza tassonomica che corrispondono totalmente o quasi alle condizioni inalterate. Rapporto tra taxa sensibili e taxa tolleranti che non presenta variazioni rispetto a livelli inalterati. Livello di diversità dei taxa invertebrati che non presenta variazioni rispetto ai livelli inalterati. |
Lievi variazioni nella composizione e abbondanza dei taxa invertebrati rispetto alle comunità tipiche specifiche. Rapporto tra taxa sensibili e taxa tolleranti che presenta lievi variazioni rispetto a livelli tipici specifici. Livello di diversità dei taxa invertebrati che presenta lievi variazioni rispetto a livelli tipici specifici. |
Composizione e abbondanza dei taxa invertebrati che si discosta moderatamente dalle comunità tipiche specifiche. Assenti i gruppi tassonomici principali della comunità tipica specifica. Rapporto tra taxa sensibili e taxa tolleranti e livello di diversità che sono sostanzialmente inferiori al livello tipico specifico e significativamente inferiori allo stato buono. |
|
Fauna ittica |
Composizione e abbondanza della specie che corrispondono totalmente o quasi alle condizioni inalterate. Presenza di tutte le specie sensibili alle alterazioni tipiche specifiche. Strutture di età delle comunità ittiche che presentano segni minimi di alterazioni antropiche e non indicano l'incapacità a riprodursi o a svilupparsi di specie particolari. |
Lievi variazioni della composizione e abbondanza delle specie rispetto alle comunità tipiche specifiche, attribuibili agli impatti antropici sugli elementi di qualità fisico-chimica e idromorfologica. Strutture di età delle comunità ittiche che presentano segni di alterazioni attribuibili a impatti antropici sugli elementi di qualità fisico-chimica o idroformologica e, taluni casi, indicano l'incapacità a riprodursi o a svilupparsi di una specie particolare che può condurre alla scomparsa di talune classi d'età. |
Composizione e abbondanza delle specie che si discostano moderatamente dalle comunità tipiche specifiche a causa di impatti antropici sugli elementi di qualità fisico-chimica o idromorfologica. Struttura di età delle comunità ittiche che presenta segni rilevanti di alterazioni antropiche che provocano l'assenza o la presenza molto limitata di una percentuale moderata delle specie tipiche specifiche. |
|
Elementi di qualità idromorfologica |
|||
|
Elemento |
Stato elevato |
Stato buono |
Stato sufficiente |
|
Regime idrologico |
Massa e dinamica del flusso e la risultante connessione con le acque sotterranee, rispecchiano totalmente o quasi le condizioni inalterate. |
Condizioni coerenti con il raggiungimento dei valori sopra precisati per gli elementi di qualità biologica. |
Condizioni coerenti con il raggiungimento dei valori sopra precisati per gli elementi di qualità biologica. |
|
Continuità del fiume |
La continuità del fiume non è alterata da attività antropiche; è possibile la migrazione indisturbata degli organismi acquatici e il trasporto del sedimento. |
Condizioni coerenti con il raggiungimento dei valori sopra precisati per gli elementi di qualità biologica. |
Condizioni coerenti con il raggiungimento dei valori sopra precisati per gli elementi di qualità biologica. |
|
Condizioni morfologiche |
Caratteristiche del solco fluviale, variazione della larghezza e della profondità, velocità di flusso condizioni del substrato nonché struttura e condizioni delle zone ripariali corrispondono totalmente o quasi alle condizioni inalterate. |
Condizioni coerenti con il raggiungimento dei valori sopra precisati per gli elementi di qualità biologica. |
Condizioni coerenti con il raggiungimento dei valori sopra precisati per gli elementi di qualità biologica. |
|
Elementi di qualità fisico-chimica |
|||
|
Elemento |
Stato elevato |
Stato buono |
Stato sufficiente |
|
Condizioni generali |
Valori degli elementi fisico-chimici che corrispondono totalmente o quasi alle condizioni inalterate. Concentrazioni di nutrienti entro la forcella di norma associata alle condizioni inalterate. Livelli di salinità, pH, bilancio dell'ossigeno, capacità e temperatura di neutralizzazione degli acidi che non presentano segni di alterazioni antropiche e restano entro la forcella di norma associata alle condizioni inalterate. |
Temperatura, bilancio
dell'ossigeno, pH, capacità di neutralizzare gli acidi e salinità che
non raggiungono livelli superiori alla forcella
fissata per assicurare il funzionamento dell'ecosistema tipico specifico
e il raggiungimento dei valori sopra precisati per gli elementi di
qualità biologica. |
Condizioni coerenti con il raggiungimento dei valori sopra precisati per gli elementi di qualità biologica. |
|
Inquinanti sintetici specifici |
Concentrazioni prossime allo zero o almeno inferiori ai limiti di rilevazioni delle più avanzate tecniche di analisi di impiego generale |
Concentrazioni non superiori agli standard fissati secondo la procedura di cui al punto 3 del presente allegato, fatto salvo quanto previsto per i prodotti fitosanitari della direttiva 91/414/Ce, recepita con il D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 194, e per i biocidi della direttiva 98/8/Ce recepita con il D.Lgs. |
Condizioni coerenti con il raggiungimento dei valori sopra precisati per gli elementi di qualità biologica. |
|
Inquinanti non sintetici specifici |
Concentrazioni entro la forcella di norma associata alle condizioni inalterate (livello di fondo naturale = bgl). |
Concentrazioni non superiori agli standard fissati secondo la procedura di cui al punto 3 del presente allegato, fatto salvo quanto previsto per i prodotti fitosanitari della direttiva 91/414/Ce, recepita con il D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 194, e per i biocidi della direttiva 9998/8/Ce, recepita con il D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 174 |
Condizioni coerenti con il raggiungimento dei valori sopra precisati per gli elementi di qualità biologica. |
A.2.2. Definizioni dello stato ecologico elevato, buono e sufficiente dei laghi
|
Elementi di qualità biologica |
|||
|
Elemento |
Stato elevato |
Stato buono |
Stato sufficiente |
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Fitoplacton |
Composizione e abbondanza tassonomica del fitoplancton che corrisponde totalmente o quasi alle condizioni inalterate. Biomassa media del fitoplancton conforme alle condizioni fisico-chimiche tipiche specifiche e non tale da alterare significativamente e le condizioni di trasparenza tipiche specifiche. Fioriture di fitoplancton con frequenza e intensità conformi alle condizioni fico-chimiche tipiche specifiche. |
Lievi variazioni nella composizione e abbondanza dei taxa planctonici rispetto alle comunità tipiche specifiche. Tali variazioni non indicano nessuna crescita accelerata di alghe tale da provocare un'alterazione indesiderata della composizione equilibrata degli organismi presenti nel corpo idrico o della qualità fisico-chimica delle acque o dei sedimenti. Possibile un lieve aumento della frequenza e intensità delle fioriture di fitoplancton tipiche specifiche. |
Composizione e abbondanza dei taxa planctonici che si discostano moderatamente dalle comunità tipiche specifiche. Biomassa moderatamente alterata, che potrebbe provocare una significativa alterazione indesiderata delle condizioni di altri elementi di qualità biologica e della qualità fisico-chimica delle acque o e dei sedimenti. Possibile un moderato aumento nella frequenza e intensità delle fioriture di fitoplancton. Possibili fioriture persistenti nei mesi estivi. |
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Macrofite e fitobentos |
Composizione tassonomica che corrisponde totalmente o quasi alle condizioni inalterate. Nessuna variazione riscontrabile dell'abbondanza macrofitica e fitobentonica media.
|
Lievi variazioni nella composizione e abbondanza dei taxa macrofitici e fitobentonici rispetto alle comunità tipiche specifiche. Tali variazioni non indicano nessuna crescita accelerata di fitobentos o di forme più elevate di vita vegetale tale da provocare un'alterazione indesiderata della composizione equilibrata degli organismi presenti nel corpo idrico o della qualità fisico-chimica delle acque. Presenza di gruppi/strati batterici dovuti ad attività antropiche, che non danneggia la comunità fitobentonica. |
Composizione dei taxa macrofitici e fitobentonici che si discosta moderatamente dalle comunità tipiche specifiche e diverge molto di più dalla qualità buona. Evidenti variazioni moderate dell'abbondanza macrofitica e fitobentonica media. Gruppi/stati batterici dovuti della attività antropiche che possono interferire con e, in talune aree, soppiantare la comunità fitobentonica. |
|
Microinvertebrati bentonici |
Composizione e abbondanza tassonomica che corrisponde totalmente o quasi alle condizioni inalterate. Il rapporto tra taxa sensibili e taxa tolleranti non presenta variazioni rispetto ai livelli inalterati. Il livello di diversità dei taxa invertebrati non presenta variazioni rispetto ai livelli inalterati. |
Lievi variazioni della composizione e abbondanza dei taxa invertebrati rispetto alle comunità tipiche specifiche. Rapporto tra taxa sensibili e taxa tolleranti che presenta lievi variazioni rispetto ai livelli tipici inalterati. Livello di diversità dei taxa invertebrati che presenta lievi variazioni rispetto ai livelli tipici specifici. |
Composizione e abbondanza dei taxa invertebrati che si discosta moderatamente dalle condizioni tipiche specifiche. Assenti i gruppi tassonomici principali della comunità tipica specifica. Rapporto tra taxa sensibili e taxa tolleranti e livello di diversità che sono sostanzialmente inferiori al livello tipico specifico e significativamente inferiori allo stato buono. |
|
Fauna ittica |
Composizione e abbondanza delle specie che corrispondono totalmente o quasi alle condizioni inalterate. Presenza di tutte le specie sensibili alle alterazioni tipiche specifiche. Strutture di età delle comunità ittiche che presentano segni minimi di alterazioni antropiche e non indicano l'incapacità a riprodursi o a svilupparsi di specie particolari. |
Lievi variazioni della composizione e abbondanza delle specie rispetto alle comunità tipiche specifiche, attribuibili agli impatti antropici sugli elementi di qualità fisico-chimica e idromorfologica. Struttura di età delle comunità ittiche che presentano segni di alterazioni attribuibili agli impatti antropici sugli elementi di qualità fisico-chimica o idromorfologica e, in taluni casi, indicano l'incapacità a riprodursi o a svilupparsi di una specie particolare che può condurre alla scomparsa di talune classi di età. |
Composizione a abbondanza delle specie che si discostano moderatamente dalle comunità tipiche specifiche a causa di impatti antropici sugli elementi di qualità fisico-chimica o idromorfologica. Strutture di età delle comunità ittiche che presenta segni rilevanti di alterazioni attribuibili agli impatti antropici sugli elementi di qualità fisico-chimica o idromorfologica che provocano l'assenza o la limitatissima abbondanza di una porzione moderata delle specie tipiche specifiche. |
|
Elementi di qualità idromorfologica |
|||
|
Elemento |
Stato elevato |
Stato buono |
Stato sufficiente |
|
Regime idrologico |
Massa e dinamica del flusso, livello, tempo di residenza e risultante collegamento alle acque sotterranee che rispecchiano totalmente o quasi le condizioni inalterate. |
Condizioni coerenti con il raggiungimento dei valori sopra precisati per gli elementi di qualità biologica. |
Condizioni coerenti con il raggiungimento dei valori sopra precisati per gli elementi di qualità biologica. |
|
Condizioni morfologiche |
Variazioni della profondità del lago, massa e struttura del substrato e struttura e condizione della zona ripariale che corrispondono totalmente o quasi alle condizioni inalterate. |
Condizioni coerenti con il raggiungimento dei valori sopra precisati per gli elementi di qualità biologica. |
Condizioni coerenti con il raggiungimento dei valori sopra precisati per gli elementi di qualità biologica. |
|
Elementi di qualità fisico-chimica |
|||
|
Elemento |
Stato elevato |
Stato buono |
Stato sufficiente |
|
Condizioni generali |
Valore degli elementi fisico-chimici che corrispondono totalmente o quasi alle condizioni inalterate. Concentrazioni di nutrienti entro la forcella di norma associata alle condizioni inalterate. Livelli di salinità, pH, bilancio dell'ossigeno, capacità di neutralizzare gli acidi, trasparenza e temperatura che non presentano segni di alterazioni antropiche e restano entro la forcella di norma associata alle condizioate. |
Temperatura, bilancio dell'ossigeno, pH, capacità di neutralizzare gli acidi, trasparenza e salinità che non raggiungono livelli superiori alla forcella fissata per assicurare il funzionamento dell'ecosistema e il raggiungimento dei valori sopra precisati per gli elementi di qualità biologica. Concentrazioni dei nutrienti che non superano i livelli fissati per assicurare il funzionamento dell'ecosistema e il raggiungimento dei valori sopra precisati per gli elementi qualità biologica. |
Condizioni coerenti con il raggiungimento dei valori sopra precisati per gli elementi di qualità biologica. |
|
Inquinanti sintetici specifici |
Concentrazioni prossime allo zero o almeno inferiori ai limiti di rilevazione delle più avanzate tecniche di analisi di impiego generale. |
Concentrazioni non superiori agli standard fissati secondo la procedura di cui al punto 3 del presente allegato, fatto salvo quanto previsto per i prodotti fitosanitari della direttiva 91/414/Ce, recepita con il D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 194, e per i biocidi della direttiva 98/8/Ce, recepita con il D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 174. |
Condizioni coerenti con il raggiungimento dei valori sopra precisati per gli elementi di qualità biologica. |
|
Inquinanti non sintetici specifici |
Concentrazioni entro la forcella di norma associata alle condizioni inalterate (livello di fondo naturale = bgl) |
Concentrazioni non superiori agli standard fissati secondo la procedura di cui al punto 3 del presente allegato, fatto salvo quanto previsto per i prodotti fitosanitari della direttiva 91/414/Ce, recepita con il D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 194, e per i biocidi della direttiva 98/8/Ce, recepita con il D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 174. |
Condizioni coerenti con il raggiungimento dei valori sopra precisati per gli elementi di qualità biologica. |
A.2.3. Definizioni di stato ecologico elevato, buono e sufficiente nelle acque di transizione
|
Elementi di qualità biologica |
|||
|
Elemento |
Stato elevato |
Stato buono |
Stato sufficiente |
|
Fitoplancton |
Composizione e abbondanza dei taxa di fitoplancton conformi alle condizioni inalterate. Biomassa media del fitoplancton conforme alle condizioni fisico-chimiche tipiche specifiche e non tale da alterare significativamente le condizioni di trasparenza tipiche specifiche. Fioriture di fitoplancton con frequenza e intensità conformi alle condizioni fisico-chimiche tipiche specifiche.
|
Lievi variazioni nella composizione e abbondanza dei taxa di fitoplancton. Lievi variazioni della biomassa rispetto alle condizioni tipiche specifiche. Tali variazioni non indicano nessuna crescita accelerata di alghe tali da provocare un'alterazione indesiderata della composizione equilibrata degli organismi presenti nel corpo idrico o della qualità fisico-chimica dell'acqua. Possibile un lieve aumento della frequenza e intensità delle fioriture di fitoplancton tipiche specifiche. |
Composizione e abbondanza dei taxa di fitoplancton che si discostano moderatamente, dalle condizioni tipiche specifiche. Biomassa moderatamente alterata, che potrebbe determinare una significativa alterazione indesiderata della condizione di altri elementi di qualità biologica. Possibile un moderato aumento nella frequenza e intensità delle fioriture di fitoplancton. Possibili fioriture persistenti nei mesi estivi. |
|
Macroalghe |
Composizione dei taxa di macroalghe conforme alle condizioni inalterate. Nessuna variazione riscontrabile della copertura di macroalghe in conseguenza di attività antropiche.
|
Lievi variazioni nella composizione e abbondanza dei taxa di macroalghe rispetto alle comunità tipiche specifiche. Tali variazioni non indicano nessuna crescita accelerata di fitobentos o di forme più elevate di vita vegetale tale da provocare un'alterazione indesiderata della composizione equilibrata degli organismi presenti nel corpo idrico o della qualità fisico-chimica delle acque. |
Composizione dei taxa di macroalghe che si discosta moderatamente dalle condizioni tipiche specifiche e diverse molto di più dalla qualità buona. Evidenti variazioni moderate dell'abbondanza media di macroalghe, che potrebbero determinare un'alterazione indesiderata dalla composizione equilibrata degli organismi presenti nel corpo idrico. |
|
Angiosperme |
Composizione tassonomica che corrisponde totalmente o quasi alle condizioni inalterate. Nessuna variazione riscontrabile dell'abbondanza di angiosperme in conseguenza di attività antropiche. |
Lievi variazioni nella composizione dei taxa di angiosperme rispetto alle comunità tipiche specifiche. Lievi segni di alterazione nell'abbondanza di angiosperme. |
Composizione dei taxa di angiosperme che si discosta moderatamente dalle comunità tipiche specifiche e diverge molto di più dalla qualità buona. Alterazioni moderate nell'abbondanza di taxa di angiosperme. |
|
Macroinvertebrati bentonici |
Livello di diversità e abbondanza dei taxa di invertebrati entro la forcella di norma associata alle condizioni inalterate. Presenza di tutti i taxa nsibili alle alterazioni associati alle condizioni inalterate.
|
Livello di diversità e abbondanza dei taxa di invertebrati leggermente esterno alla forcella associata alle condizioni tipiche specifiche. Presenza della maggior parte dei taxa sensibili delle comunità tipiche specifiche.
|
Livello di diversità e abbondanza dei taxa di invertebrati moderatamente esterno alla forcella associata alle condizioni tipiche specifiche. Presenza di taxa indicativi di inquinamento. Assenza di molti dei taxa sensibili delle comunità tipiche specifiche. |
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Fauna ittica |
Composizione e abbondanza delle specie conformi alle condizioni inalterate. |
Abbondanza delle specie sensibili alle alterazioni che presenta lievi segni di discostamento delle condizioni tipiche specifiche, attribuibili agli impianti antropici sugli elementi di qualità fisico-chimica o idromorfologica. |
Assenza di una percentuale moderata delle specie sensibili alle alterazioni tipiche dovuta agli impatti antropici sugli elementi di qualità fisico-chimica o idromorfologica. |
|
Elementi di qualità idromorfologica |
|||
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Elemento |
Stato elevato |
Stato buono |
Stato sufficiente |
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Regime di marea |
Regime di flusso di acqua dolce che corrisponde totalmente o quasi alle condizioni inalterate. |
Condizioni coerenti con il raggiungimento dei valori sopra precisati per gli elementi di qualità biologica. |
Condizioni coerenti con il raggiungimento dei valori sopra precisati per gli elementi di qualità biologica. |
|
Condizioni morfologici |
Variazioni di profondità, condizioni del substrato nonché struttura e condizione delle zone intercotidali che corrispondono totalmente o quasi alle condizioni inalterate. |
Condizioni coerenti con il raggiungimento dei valori sopra precisati per gli elementi di qualità biologica. |
Condizioni coerenti con il raggiungimento dei valori sopra precisati per gli elementi di qualità biologica. |
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Elementi di qualità fisico-chimica |
|||
|
Elemento |
Stato elevato |
Stato buono |
Stato sufficiente |
|
Condizioni generali |
Elementi fisico-chimici che corrispondono totalmente o quasi alle condizioni inalterate. Concentrazioni nutrienti entro la forcella di norma associata alle condizioni inalterate. Temperatura, bilancio dell'ossigeno e trasparenza che non presentano segni di alterazioni antropiche e restano entro la forcella di norma associata alle condizioni inalterate. |
Temperatura, condizioni di ossigenazione trasparenza che non raggiungono livelli esterni alle forcelle fissate per assicurare il funzionamento dell'ecosistema e il raggiungimento dei valori sopra precisati per gli elementi di qualità biologica. Concentrazioni dei nutrienti che non superano i livelli fissati per assicurare il funzionamento dell'ecosistema e il raggiungimento dei valori sopra precisati per gli elementi di qualità biologica. |
Condizioni coerenti con il raggiungimento dei valori sopra precisati per gli elementi di qualità biologica. |
|
Inquinanti sintetici specifici |
Concentrazioni prossime allo zero o almeno inferiori ai limiti di rilevazione delle più avanzate tecniche di analisi di impiego generale. |
Concentrazioni non superiori agli standard fissati secondo la procedura di cui al punto 3 del presente allegato, fatto salvo quanto previsto per i prodotti fitosanitari della direttiva 91/414/Ce, recepita con il D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 194, e per i biocidi della direttiva 98/8/Ce, recepita con il D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 174. |
Condizioni coerenti con il raggiungimento dei valori sopra precisati per gli elementi di qualità biologica. |
|
Inquinanti non sintetici specifici |
Concentrazioni entro la forcella di norma associata alle condizioni inalterate (livello di fondo naturale = bgl). |
Concentrazioni non superiori agli standard fissati secondo la procedura di cui al punto e del presente allegato, fatto salvo quanto previsto per i prodotti fitosanitari della direttiva 91/414/Ce, recepita con il D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 194, e per i biocidi della direttiva 98/8/Ce, recepita con il D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 174. |
Condizioni coerenti con il raggiungimento dei valori sopra precisati per gli elementi di qualità biologica. |
A.2.4. Definizioni dello stato ecologico elevato, buono e sufficiente delle acque costiere
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Elementi di qualità biologica |
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Elemento |
Stato elevato |
Stato buono |
Stato sufficiente |
|
Fitoplancton |
Composizione e abbondanza dei taxa di fitoplanctoconformi alle condizioni inalterate. Biomassa media del fitoplancton conforme alle condizioni fisico-chimiche tipiche specifiche e non tale da alterare significativamente le condizioni di trasparenza tipiche specifiche. Fioriture di fitoplancton con frequenza e intensità conformi alle condizioni fisico-chimiche tipiche specifiche. |
Lievi segni di alterazione nella composizione e abbondanza dei taxa di fitoplancton. Lievi variazioni della biomassa rispetto alle condizioni tipiche specifiche. Tali variazioni non indicano nessuna crescita accelerata di alghe tale da provocare un'alterazione indesiderata della composizione equilibrata degli organismi presenti nel corpo idrico o della qualità fisico-chimica dell'acqua. Possibile un lieve aumento della frequenza e intensità delle fioriture di fitoplancton tipiche specifiche. |
Composizione e abbondanza dei taxa di fitoplancton che presentano segni di moderata alterazione. Biomassa di alghe sostanzialmente al di fuori della forcella associata alle condizioni tipiche specifiche e tale da influire sugli altri elementi di qualità biologica. Possibile un moderato aumento nella frequenza e intensità delle fioriture di fitoplancton. Possibili fioriture persistenti nei mesi estivi. |
|
Macroalghe e angiosperme |
Presenza di tutti i taxa di macroalghe e di angiosperme sensibili alle alterazioni associati alle condizioni inalterate. Livello di copertura delle macroalghe e di abbondanza alle angiosperme conformi alle condizioni inalterate. |
Presenza della maggior parte dei taxa di macroalghe e di angiosperme sensibili alle alterazioni e associati alle condizioni inalterate. Livelli di copertura delle macroalghe e di abbondanza delle angiosperme che presentano lievi segni di alterazione. |
Assenza di un moderato numero di taxa di macroalghe e di angiosperme sensibili alle alterazioni e associati alle condizioni inalterate. Copertura delle macroalghe e abbondanza delle angiosperme moderatamente alterate e tali da poter provocare un'alterazione indesiderata della composizione equilibrata degli organismi presenti nel corpo idrico. |
|
Macroinvertebrati bentonici |
Livello di diversità e di abbondanza dei taxa di invertebrati entro la forcella di norma associata alle condizioni inalterate. Presenza di tutti i taxa sensibili alle alterazioni associati alle condizioni inalterate. |
Livello di diversità e abbondanza dei taxa di invertebrati leggermente al di fuori della forcella associata alle condizioni tipiche specifiche. Presenza della maggior parte dei taxa sensibili delle comunità tipiche specifiche. |
Livello di diversità e di abbondanza dei taxa di invertebrati moderatamente al di fuori della forcella associata alle condizioni tipiche specifiche. Presenza di taxa indicativi di inquinamento. Assenza di molti dei taxa sensibili delle comunità tipiche specifiche. |
|
Elementi di qualità idromorfologica |
|||
|
Elemento |
Stato elevato |
Stato buono |
Stato sufficiente |
|
Regime di marea |
Regime di flusso di acqua dolce nonché direzione e velocità delle correnti dominanti che corrispondono totalmente o quasi alle condizioni inalterate. |
Condizioni coerenti con il raggiungimento dei valori sopra precisati per gli elementi di qualità biologica. |
Condizioni coerenti con il raggiungimento dei valori sopra precisati per gli elementi di qualità biologica. |
|
Condizioni morfologiche |
Variazione di profondità, struttura e substrato del fondo costiero nonché struttura e condizioni delle zone intercotidali che corrispondono totalmente o quasi alle condizioni inalterate. |
Condizioni coerenti con il raggiungimento dei valori sopra precisati per gli elementi di qualità biologica. |
Condizioni coerenti con il raggiungimento dei valori sopra precisati per gli elementi di qualità biologica. |
|
Elementi di qualità fisico-chimica |
|||
|
Elemento |
Stato elevato |
Stato buono |
Stato sufficiente |
|
Condizioni generali |
Elementie o quasi alle condizioni inalterate. Concentrazioni di nutrienti entro la forcella di norma associata alle condizioni inalterate. Temperatura, bilancio dell'ossigeno e trasparenza che non presentano segni di alterazioni di origine antropica e restano entro la forcella di norma associata alle condizioni inalterate. |
Temperatura, condizioni di ossigenazione e trasparenza che non raggiungono livelli al di fuori delle forcelle fissate per assicurare il funzionamento dell'ecosistema e il raggiungimento dei valori sopra precisati per gli elementi di qualità biologica. Concentrazioni dei nutrienti che non superano i livelli fissati per assicurare il funzionamento dell'ecosistema e il raggiungimento dei valori sopra precisati per gli elementi di qualità biologica. |
Condizioni coerenti con il raggiungimento dei valori sopra precisati per gli elementi di qualità biologica.
|
|
Inquinanti sintetici specifici |
Concentrazioni prossime allo zero o almeno inferiori ai limiti di rilevazione delle più avanzate tecniche di analisi di impiego generale. |
Concentrazioni non superiori agli standard fissati secondo la procedura di cui al punto 3 del presente allegato, fatto salvo quanto previsto per i prodotti fitosanitari della direttiva 91/414/Ce, recepita con il D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 184, e per i biocidi della direttiva 98/8/Ce, recepita con il D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 174. |
Condizioni coerenti con il raggiungimento dei valori sopra precisati per gli elementi di qualità biologica. |
|
Inquinanti non sintetici specifici |
Concentrazioni entro la forcella di norma associata alle condizioni inalterate (livello di fondo naturale = bgl). |
Concentrazioni non superiori agli standard fissati secondo la procedura di cui al punto 3 del presente allegato, fatto salvo quanto previsto per i prodotti fitosanitari della direttiva 91/414/Ce, recepita con il D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 194, e per i biocidi della direttiva 98/8/Ce, recepita con il D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 174. |
Condizioni coerenti con il raggiungimento dei valori sopra precisati per gli elementi di qualità biologica. |
A.2.5. Definizioni del potenziale ecologico massimo, buono e sufficiente dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali
|
Elemento |
Stato elevato |
Stato buono |
Stato sufficiente |
| Elementi di qualità biologica | Valori relativi ai pertinenti elementi di qualità biologica che riflettono, nella misura del possibile, quelli associati al tipo di corpo idrico superficiale maggiormente comparabile, tenuto conto delle condizioni fisiche risultanti dalle caratteristiche artificiali o fortemente modificate del corpo idrico. | Lievi variazioni nei valori relativi ai pertinenti elementi di qualità biologica rispetto ai valori riscontrabili in una situazione di massimo potenziale ecologico. | Moderate variazioni nei
valori relativi ai pertinenti elementi di qualità biologica rispetto ai
valori riscontrabili in una situazione di massimo potenziale ecologico. Tali valori sono nettamente più alterati di quelli riscontrabili in condizioni di stato ecologico buono. |
| Elementi idromorfologici | Condizioni idromorfologiche conformi alla situazione in cui i soli impatti sul corpo idrico superficiale sono quelli risultanti dalle caratteristiche artificiali o fortemente modificate del corpo idrico, quando siano state prese tutte le misure di limitazione possibili, in modo da consentire il miglior ravvicinamento realizzabile al continuum ecologico, in particolare per quanto concerne la migrazione della fauna, nonché le adeguate zone di deposizione delle uova e di riproduzione. | Condizioni coerenti con il raggiungimento dei valori sopra precisati per gli elementi di qualità biologica. | Condizioni coerenti con il raggiungimento dei valori sopra precisati per gli elementi di qualità biologica. |
| Elementi fisico-chimici | |||
| Condizioni generali | Elementi fisico-chimici
che corrispondono totalmente o quasi alle condizioni inalterate
associate al tipo di corpo idrico superficiale maggiormente comparabile
al corpo idrico artificiale o fortemente modificato in questione. Concentrazioni di nutrienti entro la forcella di norma associata alle condizioni inalterate. Livelli relativi a temperatura, bilancio dell'ossigeno e pH conformi nei tipi di corpo idrico superficiale in condizioni inalterate maggiormente comparabili. |
Valori degli elementi
fisico-chimici che rientrano nelle forcelle fissate per assicurare il
funzionamento dell'ecosistema e il raggiungimento dei valori sopra
precisati per gli elementi di qualità biologica. Temperatura e pH che non raggiungono livelli al di fuori delle forcelle fissate per assicurare il funzionamento dell'ecosistema e il raggiungimento dei valori sopra precisati per gli elementi di qualità biologica. Concentrazioni di nutrienti che non superano i livelli fissati per assicurare il funzionamento dell'ecosistema e il raggiungimento dei valori sopra precisati per gli elementi di qualità biologica. |
Condizioni coerenti con il raggiungimento dei valori sopra precisati per gli elementi di qualità biologica. |
| Inquinanti sintetici specifici | Concentrazioni prossime allo zero o almeno inferiori ai limiti di rilevazione delle più avanzate tecniche di analisi di impiego generale. | Concentrazioni non superiori agli standard fissati secondo la procedura di cui al punto 3 del presente allegato, fatto salvo quanto previsto per i prodotti fitosanitari della direttiva 91/414/Ce, recepita con il D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 194, e per i biocidi della direttiva 98/8/Ce, recepita con il D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 174. | Condizioni coerenti con il raggiungimento dei valori sopra precisati per gli elementi di qualità biologica. |
| Inquinanti non sintetici specifici | Le concentrazioni restano nei limiti di norma associati alle condizioni inalterate riscontrabili nel tipo di corpo idrico superficiale maggiormente comparabile al corpo idrico artificiale o fortemente modificato in questione (livello di fondo naturale = bgl). | Concentrazioni non superiori agli standard fissati secondo la procedura di cui al punto 3 del presente allegato, fatto salvo quanto previsto per i prodotti fitosanitari della direttiva 91/414/Ce, recepita con il D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 194, e per i biocidi della direttiva 98/8/Ce, recepita con il D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 174. | Condizioni coerenti con il raggiungimento dei valori sopra precisati per gli elementi di qualità biologica. |
A.2.6 STATO CHIMICO
Al fine di raggiungere o mantenere il buono stato chimico, le Regioni applicano per le sostanze dell'elenco di priorità, selezionate come indicato ai punti A.3.2.5 e A.3.3.4 gli standard di qualità ambientali così come riportati per le diverse matrici nelle tabelle 1A, 2A, 3A, del presente Allegato.
Le sostanze dell'elenco di priorità sono: le sostanze prioritarie (P), le sostanze pericolose prioritarie (PP) e le rimanenti sostanze (PE).
Tali standard rappresentano, pertanto, le concentrazioni che identificano il buono stato chimico.
Ai fini della classificazione delle acque superficiali il monitoraggio chimico viene eseguito nella matrice acquosa.
Per le acque marino-costiere e di transizione, limitatamente alle sostanze di cui in tabella 2/A, la matrice su cui effettuare l'indagine è individuata sulla base dei criteri riportati al successivo punto A.2.6.1.
Analisi supplementari possono essere eseguite nel biota al fine di acquisire ulteriori elementi conoscitivi utili a determinare cause di degrado del corpo idrico e fenomeni di bioaccumulo. A tal proposito vengono definiti nella tabella 3/A standard di qualità per mercurio, esaclorobenzene ed esaclorobutadiene.
Tab. 1/A Standard di qualità nella colonna d'acqua per le sostanze dell'elenco di priorità
|
N. |
NUMERO CAS |
(1) |
Sostanza |
(µg/l) |
||
|
SQA-MA (2) (acque superficiali interne) (3) |
SQA-MA (2) (altre acque di superficie) (4) |
SQA-CMA (5) |
||||
| 1 | 15972-60-8 | P | Alaclor |
0,3 |
0,3 |
0,7 |
| 2 | 85535-84-8 | PP | Alcani, C10-C13, cloro |
0,4 |
0,4 |
1,4 |
| Antiparassitari |
|
|
|
|||
| ciclodiene |
|
|
|
|||
| 3 | 309-00-2 | E | Aldrin |
Σ = 0,01 |
Σ = 0,005 |
|
| 60-57-1 | Dieldrin |
|
|
|
||
| 72-20-8 | Endrin |
|
|
|||
| 465-73-6 | Isodrin |
|
|
|||
| 4 | 120-12-7 | PP | Antracene |
0,1 |
0,1 |
0,4 |
| 5 | 1912-24-9 | P | Atrazina |
0,6 |
0,6 |
2,0 |
| 6 | 71-43-2 | P | Benzene |
10 (6) |
8 |
50 |
| 7 | 7440-43-9 | PP | Cadmio e composti (in funzione delle | ≤ 0,08 (Classe 1) |
0,2 |
(Acque interne) |
| classi di durezza) (7) | 0,08 (Classe 2) | ≤ 0,45 (Classe 1) | ||||
| 0,09 (Classe 3) | 0,45 (Classe 2) | |||||
| 0,15 (Classe 4) | 0,6 (Classe 3) | |||||
| 0,25 (Classe 5) | 0,9 (Classe 4) | |||||
| 1,5 (Classe 5) | ||||||
| 8 | 470-90-6 | P | Clorfenvinfos |
0,1 |
0,1 |
0,3 |
| 9 | 2921-88-2 | P | Clorpirifos (Clorpirifos etile) |
0,03 |
0,03 |
0,1 |
| 10 | E | DDT totale (8) |
0,025 |
0,025 |
|
|
|
|
50-29-3 | E | p.p'-DDT |
0,01 |
0,01 |
|
| 11 | 107-06-2 | P | 1,2-Dicloroetano |
10 |
10 |
|
| 12 | 75-09-2 | P | Diclorometano |
20 |
20 |
|
| 13 | 117-81-7 | P | Di(2-etilesilftalato) |
1,3 |
1,3 |
|
| 14 | 32534-81-9 | PP | Difeniletere bromato (sommatoria congeneri 28, 47, 99, 100, 153 e 154) |
0,005 |
0,0002 |
|
| 15 | 330-54-1 | P | Diuron |
0,2 |
0,2 |
1,8 |
| 16 | 115-29-7 | PP | Endosulfan |
0,0005 |
0,0005 |
0,01 |
|
|
|
|
0,004 (altre acque di sup) |
|||
| 17 | 118-74-1 | PP | Esaclorobenzene |
0,005 |
0,002 |
0,02 |
| 18 | 87-68-3 | PP | Esaclorobutadiene |
0,05 |
0,02 |
0,5 |
| 19 | 608-73-1 | PP | Esaclorocicloesano |
0,02 |
0,002 |
0,04 |
|
|
|
|
0,02 (altre acque di sup) |
|||
| 20 | 206-44-0 | P | Fluorantene |
0,1 |
0,1 |
1 |
| 21 | PP | Idrocarburi policiclici aromatici (9) |
|
|
|
|
|
|
50-32-8 | PP | Benzo(a)pirene |
0,05 |
0,05 |
0,1 |
|
|
205-99-2 | PP | Benzo(b)fluorantene |
Σ = 0,03 |
Σ = 0,03 |
|
|
|
207-08-9 | PP | Benzo(k)fluoranthene |
|
|
|
|
|
191-24-2 | PP | Benzo(g,h,i)perylene |
Σ = 0,002 |
Σ = 0,002 |
|
|
|
193-39-5 | PP | Indeno(1,2,3-cd)pyrene |
|
|
|
| 22 | 34123-59-6 | P | Isoproturon |
0,3 |
0,3 |
1,0 |
| 23 | 7439-97-6 | PP | Mercurio e composti |
0,03 |
0,01 |
0,06 |
| 24 | 91-20-3 | P | Naftalene |
2,4 |
1,2 |
|
| 25 | 7440-02-0 | P | Nichel e composti |
20 |
20 |
|
| 26 | 84852-15-3 | PP | 4-Nonilfenolo |
0,3 |
0,3 |
2,0 |
| 27 | 140-66-9 | P | Ottilfenolo (4-(1,1',3,3'-tetrametilbutil-fenolo) |
0,1 |
0,01 |
|
| 28 | 608-93-5 | PP | Pentaclorobenzene |
0,007 |
0,0007 |
|
| 29 | 87-86-5 | P | Pentaclorofenolo |
0,4 |
0,4 |
1 |
| 30 | 7439-92-1 | P | Piombo e composti |
7,2 |
7,2 |
|
| 31 | 122-34-9 | P | Simazina |
1 |
1 |
4 |
| 32 | 56-23-5 | E | Tetracloruro di carbonio |
12 |
12 |
|
| 33 | 127-18-4 | E | Tetracloroetilene |
10 |
10 |
|
| 33 | 79-01-6 | E | Tricloroetilene |
10 |
10 |
|
| 34 | 36643-28-4 | PP | Tributilstagno composti |
0,0002 |
0,0002 |
0,0015 |
|
|
(Tributilstagno catione) |
|
|
|
||
| 35 | 12002-48-1 | P | Triclorobenzeni (10) |
0,4 |
0,4 |
|
| 36 | 67-66-3 | P | Triclorometano |
2,5 |
2,5 |
|
| 37 | 1582-09-8 | P | Trifluralin |
0,03 |
0,03 |
|
Note alla Tabella 1/A
(1) Le sostanze contraddistinte dalla lettera P e PP sono, rispettivamente, le sostanze prioritarie e quelle pericolose prioritarie individuate ai sensi della decisione n. 2455/2001/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 novembre 2001 e della Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2006/129 relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque e recante modifica della direttiva 2000/60/CE. Le sostanze contraddistinte dalla lettera E sono le sostanze incluse nell’elenco di priorità individuate dalle «direttive figlie» della Direttiva 76/464/CE.
(2) Standard di qualità ambientale espresso come valore medio annuo (SQA-MA).
(3) Per acque superficiali interne si intendono i fiumi, i laghi e i corpi idrici artificiali o fortemente modificati.
(4) Per altre acque di superficie si intendono le acque marino-costiere, le acque territoriali e le acque di transizione. Per acque territoriali si intendono le acque al di là del limite delle acque marino-costiere di cui alla lettera c, comma 1 dell’articolo 74 del presente decreto legislativo.
(5) Standard di qualità ambientale espresso come concentrazione massima ammissibile (SQA-CMA). Ove non specificato si applica a tutte le acque.
(6) Per il benzene si identifica come valore guida la concentrazione pari 1 µg/l.
(7) Per il cadmio e composti i valori degli SQA e CMA variano in funzione della durezza dell’acqua classificata secondo le seguenti cinque categorie: Classe 1: [lt ]40 mg CaCO3/l, Classe 2: da 40 a [lt ]50 mg CaCO3/l, Classe 3: da 50 a [lt ]100 mg CaCO3/l, Classe 4: da 100 a [lt ]200 mg CaCO3/l e Classe 5: ≥ 200 mg CaCO3/l).
(8) Il DDT totale comprende la somma degli isomeri 1,1,1-tricloro-2,2 bis(p-clorofenil)etano (numero CAS 50-29-3; numero UE 200-024-3), 1,1,1-tricloro-2(o-clorofenil)-2-(p-clorofenil)etano (numero CAS 789-02-6; numero UE 212-332-5), 1,1-dicloro-2,2 bis(p-clorofenil)etilene (numero CAS 72-55-9; numero UE 200-784-6) e 1,1-dicloro-2,2 bis(p-clorofenil)etano (numero CAS 72- 54-8; numero UE 200-783-0).
(9) Per il gruppo di sostanze prioritarie «idrocarburi policiclici aromatici» (IPA) (voce n. 21) vengono rispettati l’SQA per il benzo(a)pirene, l’SQA relativo alla somma di benzo(b)fluorantene e benzo(k)fluorantene e l’SQA relativo alla somma di benzo(g,h,i)perilene e indeno(1,2,3-cd)pirene.
(10) Triclorobenzeni: lo standard di qualità si riferisce ad ogni singolo isomero
A.2.6.1 Standard di qualità dei sedimenti nei corpi idrici marino-costieri e di transizione
Entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, le Regioni, che non abbiano già adempiuto nel corso del 2008 ad attuare programmi di monitoraggio conformemente alle disposizioni del presente Allegato e dell’Allegato 3 e loro modifiche ed integrazioni, provvedono in tal senso, garantendo in 2 mesi consecutivi 2 campionamenti nella colonna d’acqua ed uno nei sedimenti per le sostanze di cui alla tabella 2/A al fine di fornire elementi di supporto per la notifica alla Commissione europea, secondo la procedura prevista dalle norme comunitarie. In caso di non superamento per entrambe le matrici si prosegue, al fine della classificazione dello stato chimico limitatamente ai citati parametri, con un campionamento annuale sul sedimento. Qualora gli esiti del monitoraggio evidenzino un superamento degli standard in una o più sostanze per entrambe le matrici o solo nei sedimenti, la Regione individua la matrice su cui effettuare la classificazione dello stato chimico, secondo le frequenze previste per le specifiche matrici.
Nel caso in cui gli esiti del monitoraggio evidenzino un superamento per una o più sostanze solo per la colonna d’acqua, ai fini della classificazione, si effettua il monitoraggio nella colonna d’acqua, con cadenza mensile.
Qualora il superamento avvenga nel sedimento e la classificazione sia eseguita sulla base dei dati di monitoraggio effettuato nella colonna d’acqua, le Regioni, ai fini del controllo delle alterazioni riscontrate, hanno comunque l’obbligo di effettuare un monitoraggio almeno annuale dei sedimenti che includa per almeno i primi 2 anni batterie di saggi biologici costituite da almeno tre specie-test, finalizzati ad evidenziare eventuali effetti ecotossicologici a breve e a lungo termine, nonché ogni altra indagine ritenuta utile a valutare gli eventuali rischi per la salute umana associati al superamento riscontrato.
Sulla base dei risultati di tale monitoraggio, le Regioni valutano la necessità di continuare oltre i due anni le indagini integrative rispetto alle sole misure chimiche da condurre sul sedimento, l’opportunità di riconsiderare la classificazione effettuata sulla base del monitoraggio nella colonna d’acqua e adottano le misure necessarie per la tutela del corpo idrico.
I saggi biologici sono eseguiti utilizzando protocolli metodologici normati o in corso di standardizzazione secondo le indicazioni UNI e con specie di organismi appartenenti ad almeno tre differenti livelli trofici (da scegliere tra decompositori/saprofiti, detritivori/filtratori, produttori primari, consumatori). I saggi di tossicità possono essere applicati a diverse matrici naturali, secondo la seguente priorità: sedimento tal quale, acqua interstiziale, elutriato.
Nel caso di saggi di tossicità acuta o a breve termine il campione viene considerato privo di tossicità quando gli effetti di tutti i test sono come da Colonna A della Tabella 2.4 del «Manuale per la movimentazione dei sedimenti marini» ICRAM-APAT 2007, ovvero EC20 ≤ 90%, oppure effetto massimo ≤ 15%, anche se statisticamente significativo.
Nel caso di saggi di tossicità cronica o a lungo termine il campione viene considerato privo di tossicità quando gli effetti di tutti i test sono come da Colonna B della Tabella 2.4 del «Manuale per la movimentazione dei sedimenti marini» ICRAM-APAT 2007, ovvero EC20 [lt ] 90% e EC50 > 100%, oppure 15% [lt ] effetto massimo ≤ 30%, anche se statisticamente significativo.
In alternativa è possibile fare riferimento a criteri di ponderazione integrata in accordo con le indicazioni UNI.
Nel caso in cui non siano note le cause del superamento e/o l’estensione dell’area interessata, la Regione è tenuta ad effettuare un monitoraggio di indagine.
I risultati del monitoraggio effettuato, compreso quello d’indagine e le misure di tutela adottate, sono riportate nei Piani di tutela e nei Piani di gestione.
Tab. 2/A Standard di qualità nei sedimenti
|
NUMERO CAS |
PARAMETRI |
SQA-MA (1) (2) |
| Metalli |
mg/kg s.s |
|
| 7440-43-9 | Cadmio |
0,3 |
| 7439-97-6 | Mercurio |
0,3 |
| 7440-02-0 | Nichel |
30 |
| 7439-92-1 | Piombo |
30 |
| Organo metalli |
µg/kg |
|
| Tributilstagno |
5 |
|
| Policiclici Aromatici |
µg/kg |
|
| 50-32-8 | Benzo(a)pirene |
30 |
| 205-99-2 | Benzo(b)fluorantene |
40 |
| 207-08-9 | Benzo(k)fluorantene |
20 |
| 191-24-2 | Benzo(g,h,i) perilene |
55 |
| 193-39-5 | Indenopirene |
70 |
| 120-12-7 | Antracene |
45 |
| 206-44-0 | Fluorantene |
110 |
| 91-20-3 | Naftalene |
35 |
| Pesticidi |
|
|
| 309-00-2 | Aldrin |
0,2 |
| 319-84-6 | Alfa esaclorocicloesano |
0,2 |
| 319-85-7 | Beta esaclorocicloesano |
0,2 |
| 58-89-9 | Gamma esaclorocicloesano lindano |
0,2 |
| DDT (3) |
1 |
|
| DDD (3) |
0,8 |
|
| DDE (3) |
1,8 |
|
| 60-57-1 | Dieldrin |
0,2 |
| 118-74-1 | Esaclorobenzene |
0,4 |
Note alla tabella 2/A
(1) Standard di qualità ambientale espresso come valore medio annuo (SQA-MA).
(2) In considerazione della complessità della matrice sedimento è ammesso, ai fini della classificazione del buono stato chimico uno scostamento pari al 20% del valore riportato in tabella
(3) DDE, DDD, DDT: lo standard è riferito alla somma degli isomeri 2,4 e 4,4 di ciascuna sostanza.
Tab. 3/A Standard di Qualità biota (Stato Chimico) (1) (2)
| Sostanze | SQA-MA (3) |
| Mercurio e composti | 20 µg/kg |
| Esaclorobenzene | 10 µg/kg |
| Esaclorobutadiene | 55 µg/kg |
Note alla tabella 3/A
(1) Gli Standard di qualità nel biota si applicano ai tessuti (peso umido).
(2) L’organismo bioaccumulatore di riferimento per le acque marino-costiere è il Mitile (Mytilus galloprovincialis, Lamark, 1819).
(3) La conformità viene valutata rispetto alla concentrazione rilevata in un unico campionamento. Se sono stati effettuati ulteriori campionamenti nel corso dell’anno la conformità viene valutata sulla media dei campionamenti effettuati.
A.2.7. Standard di qualità ambientale nella colonna d’acqua per alcune delle sostanze non appartenenti all’elenco di priorità
Nella tabella 1/B sono definiti standard di qualità ambientale per alcune delle sostanze appartenenti alle famiglie di cui all’Allegato 8 del presente decreto legislativo. La selezione delle sostanze da monitorare è riportata ai punti A.3.2.5 e A.3.3.4 del presente Allegato.
Tab. 1/B
|
CAS |
Sostanza |
SQA-MA (1) (µg/l) |
||
|
Acque superficiali interne (2) |
Altre acque di superficie (3) |
|||
| 1 | 7440-38-2 | Arsenico |
10 |
5 |
| 2 | 2642-71-9 | Azinfos etile |
0,01 |
0,01 |
| 3 | 86-50-0 | Azinfos metile |
0,01 |
0,01 |
| 4 | 25057-89-0 | Bentazone |
0,5 |
0,2 |
| 5 | 95-51-2 | 2-Cloroanilina |
1 |
0,3 |
| 6 | 108-42-9 | 3-Cloroanilina |
2 |
0,6 |
| 7 | 106-47-8 | 4-Cloroanilina |
1 |
0,3 |
| 8 | 108-90-7 | Clorobenzene |
3 |
0,3 |
| 9 | 95-57-8 | 2-Clorofenolo |
4 |
1 |
| 10 | 108-43-0 | 3-Clorofenolo |
2 |
0,5 |
| 11 | 106-48-9 | 4-Clorofenolo |
2 |
0,5 |
| 12 | 89-21-4 | 1-Cloro-2-nitrobenzene |
1 |
0,2 |
| 13 | 88-73-3 | 1-Cloro-3-nitrobenzene |
1 |
0,2 |
| 14 | 121-73-3 | 1-Cloro-4-nitrobenzene |
1 |
0,2 |
| 15 | - | Cloronitrotolueni (4) |
1 |
0,2 |
| 16 | 95-49-8 | 2-Clorotoluene |
1 |
0,2 |
| 17 | 108-41-8 | 3-Clorotoluene |
1 |
0,2 |
| 18 | 106-43-4 | 4-Clorotoluene |
1 |
0,2 |
| 19 | 74440-47-3 | Cromo totale |
7 |
4 |
| 20 | 94-75-7 | 2,4 D |
0,5 |
0,2 |
| 21 | 298-03-3 | Demeton |
0,1 |
0,1 |
| 22 | 95-76-1 | 3,4-Dicloroanilina |
0,5 |
0,2 |
| 23 | 95-50-1 | 1,2 Diclorobenzene |
2 |
0,5 |
| 24 | 541-73-1 | 1,3 Diclorobenzene |
2 |
0,5 |
| 25 | 106-46-7 | 1,4 Diclorobenzene |
2 |
0,5 |
| 26 | 120-83-2 | 2,4-Diclorofenolo |
1 |
0,2 |
| 27 | 62-73-7 | Diclorvos |
0,01 |
0,01 |
| 28 | 60-51-5 | Dimetoato |
0,5 |
0,2 |
| 29 | 76-44-8 | Eptaclor |
0,005 |
0,005 |
| 30 | 122-14-5 | Fenitrotion |
0,01 |
0,01 |
| 31 | 55-38-9 | Fention |
0,01 |
0,01 |
| 32 | 330-55-2 | Linuron |
0,5 |
0,2 |
| 33 | 121-75-5 | Malation |
0,01 |
0,01 |
| 34 | 94-74-6 | MCPA |
0,5 |
0,2 |
| 35 | 93-65-2 | Mecoprop |
0,5 |
0,2 |
| 36 | 10265-92-6 | Metamidofos |
0,5 |
0,2 |
| 37 | 7786-34-7 | Mevinfos |
0,01 |
0,01 |
| 38 | 1113-02-6 | Ometoato |
0,5 |
0,2 |
| 39 | 301-12-2 | Ossidemeton-metile |
0,5 |
0,2 |
| 40 | 56-38-2 | Paration etile |
0,01 |
0,01 |
| 41 | 298-00-0 | Paration metile |
0,01 |
0,01 |
| 42 | 93-76-5 | 2,4,5 T |
0,5 |
0,2 |
| 43 | 108-88-3 | Toluene |
5 |
1 |
| 44 | 71-55-6 | 1,1,1 Tricloroetano |
10 |
2 |
| 45 | 95-95-4 | 2,4,5-Triclorofenolo |
1 |
0,2 |
| 46 | 120-83-2 | 2,4,6-Triclorofenolo |
1 |
0,2 |
| 47 | 5915-41-3 | Terbutilazina (incluso metabolita) |
0,5 |
0,2 |
| 48 | - | Composti del Trifenilstagno |
0,0002 |
0,0002 |
| 49 | 1330-20-7 | Xileni (5) |
5 |
1 |
| 50 | Pesticidi singoli (6) |
0,1 |
0,1 |
|
| 51 | Pesticidi totali (7) |
1 |
1 |
|
Note alla tabella 1/B
(1) Standard di qualità ambientale espresso come valore medio annuo (SQA-MA).
(2) Per acque superficiali interne si intendono i fiumi, i laghi e i corpi idrici artificiali o fortemente modificati.
(3) Per altre acque di superficie si intendono le acque marino-costiere e le acque transizione.
(4) Cloronitrotolueni: lo standard è riferito al singolo isomero.
(5) Xileni: lo standard di qualità si riferisce ad ogni singolo isomero (orto-, meta- e para-xilene).
(6) Per tutti i singoli pesticidi (inclusi i metaboliti) non presenti in questa tabella si applica il valore cautelativo di 0,1 µg/l; tale valore, per le singole sostanze, potrà essere modificato sulla base di studi di letteratura scientifica nazionale e internazionale che ne giustifichino una variazione.
(7) Per i Pesticidi totali (la somma di tutti i singoli pesticidi individuati e quantificati nella procedura di monitoraggio compresi i metaboliti ed i prodotti di degradazione) si applica il valore di 1 µg/l fatta eccezione per le risorse idriche destinate ad uso potabile per le quali si applica il valore di 0,5 µg/l.
Per le risorse idriche destinate ad uso potabile sono anche controllate le sostanze di seguito riportate con i relativi standard di qualità ambientale riportati in tab. 2/B. Per tali risorse idriche, inoltre, si applicano gli standard di qualità fissati dal decreto legislativo 2 febbraio 2008, 31 nei casi in cui essi risultino più restrittivi dei valori individuati nelle tabelle 1/A e 1/B.
Tab. 2/B
| Sostanza | SQA-MA (µg/l) |
| Antimonio | 5 |
| Boro | 1 (mg/l) |
| Cianuro | 50 |
| Fluoruri | 1,5 (mg/l) |
| Nitrato (NO3) (1) | 50 (mg/l) |
| Nitrito (NO2) | 0,5 (mg/l) |
| Selenio | 10 |
| Cloruro di vinile | 0,5 |
| Vanadio | 50 |
(1) E da soddisfare la condizione: (nitrato)/50+(nitrito)/0,5(0.1) ≤ 1 ove le parentesi esprimono la concentrazione in mg/l per il nitrato e il nitrito e il valore di 0,1 mg/l per i nitriti sia rispettato nelle acque provenienti da impianti di trattamento.
A.2.7.1 Standard di qualità ambientale per altre sostanze, non appartenenti all’elenco di priorità, nei sedimenti per i corpi idrici marino-costieri e di transizione
Nella tabella 3/B sono riportati standard di qualità ambientale per la matrice sedimenti per alcune delle sostanze diverse da quelle dell’elenco di priorità, appartenenti alle famiglie di cui all’Allegato 8 del presente decreto legislativo. In quest’ultimo caso il monitoraggio è effettuato almeno 1 volta nell’arco di un anno. Se sono effettuati ulteriori campionamenti nel corso dell’anno la conformità viene valutata sulla media dei campionamenti effettuati.
Per le sostanze PCB, Diossine, Ipa Totali e cromo esavalente resta comunque l’obbligo del controllo nei sedimenti in considerazione del fatto che per dette sostanze non è stato individuato lo standard nella colonna d’acqua.
Tab. 3/B
|
NUMERO CAS |
PARAMETRI |
SQA-MA (1) (2) |
|
| Metalli |
mg/kg s.s |
||
| 7440-38-2 | Arsenico |
12 |
|
| 7440-47-3 | Cromo totale |
50 |
|
| Cromo VI |
2 |
||
| Policiclici Aromatici |
µg/kg s.s. |
||
| IPA totali (3) |
800 |
||
| PCB e Diossine |
|
||
| Sommat. T.E. PCDD, PCDF (Diossine e Furani) e PCB diossina simili (4) |
2 X 10-3 |
||
| PCB totali (5) |
8 |
Note alla tabella 3/B
(1) Standard di qualità ambientale espresso come valore medio annuo (SQA-MA).
(2) In considerazione della complessità della matrice sedimento è ammesso, ai fini della classificazione del buono stato ecologico uno scostamento pari al 20% del valore riportato in tabella.
(3) La somma è riferita ai seguenti IPA: (Naftalene, acenaftene, Acenaftilene, Fenantrene, Fluorantene, Benz(a) antracene, Crisene, Benz(b) fluorantene, Benzo(k) fluorantene, Benz(a)pirene, dibenzo(a,h)antracene, antracene, pirene, benzo(g,h,i) perilene, Indeno(1,2,3)c,d pirene, fluorene).
(4) PCB diossina simili: PCB 77, PCB 81, PCB 118, PCB 126, PCB 156, PCB 169, PCB 189, PCB 105, PCB 114, PCB 123, PCB 157, PCB 167.
(5) PCB totali, lo standard è riferito alla sommatoria dei seguenti congeneri: PCB 28, PCB 52, PCB 77, PCB 81, PCB 101, PCB 118, PCB 126, PCB 128, PCB 138, PCB 153, PCB 156, PCB 169, PCB 180.
Elenco congeneri e relativi Fattori di Tossicità Equivalenti (EPA, 1989) e elenco congeneri PCB Diossina simili (WHO, 2005).
|
Congenere |
I-TEF |
|
Policlorodibenzodiossine |
|
|
2,3,7,8 T4CDD |
1 |
|
1,2,3,7,8 P5CDD |
0,5 |
|
1,2,3,4,7,8 H6CDD |
0,1 |
|
1,2,3,6,7,8 H6CDD |
0,1 |
|
1,2,3,7,8,9 H6CDD |
0,1 |
|
1,2,3,4,6,7,8 H7CDD |
0,01 |
|
OCDD |
0,001 |
|
Policlorodibenzofurani |
|
|
2,3,7,8 T4CDF |
0,1 |
|
1,2,3,7,8 P5CDF |
0,05 |
|
2,3,4,7,8 P5CDF |
0,5 |
|
1,2,3,4,7,8 H6CDF |
0,1 |
|
1,2,3,6,7,8 H6CDF |
0,1 |
|
1,2,3,7,8,9 H6CDF |
0,1 |
|
2,3,4,6,7,8 H6CDF |
0,1 |
|
1,2,3,4,6,7,8 H7CDF |
0,01 |
|
1,2,3,4,7,8,9 H7CDF |
0,01 |
|
OCDF |
0,001 |
|
Congenere PCB Diossina simili |
WHO TEF |
|
PCB 77 |
0,0001 |
|
PCB 81 |
0,0003 |
|
PCB 126 |
0,1 |
|
PCB 169 |
0,03 |
|
PCB 105 |
0,00003 |
|
PCB 114 |
0,00003 |
|
PCB 118 |
0,00003 |
|
PCB 123 |
0,00003 |
|
PCB 156 |
0,00003 |
|
PCB 157 |
0,00003 |
|
PCB 167 |
0,00003 |
|
PCB 189 |
0,00003 |
A.2.8. Applicazione degli standard di qualità ambientale per la valutazione dello stato chimico ed ecologico
1 SQA-MA (standard di qualità ambientale-media annua): rappresenta, ai fini della classificazione del buono stato chimico ed ecologico, la concentrazione da rispettare. Il valore viene calcolato sulla base della media aritmetica delle concentrazioni rilevate nei diversi mesi dell’anno.
2 SQA-CMA (standard di qualità ambientale-massima concentrazione ammissibile): rappresenta la concentrazione da non superare mai in ciascun sito di monitoraggio.
3 Per quanto riguarda le acque territoriali si effettua solo la valutazione dello stato chimico. Pertanto le sostanze riportate in tabella 1/A sono monitorate qualora vengano scaricate e/o rilasciate e/o immesse in queste acque a seguito di attività antropiche (ad es. piattaforme offshore) o a seguito di sversamenti causati da incidenti.
4 Gli standard di qualità ambientale (SQA) nella colonna d’acqua sono espressi sotto forma di concentrazioni totali nell'intero campione d'acqua. Per i metalli invece l’SQA si riferisce alla concentrazione disciolta, cioè alla fase disciolta di un campione di acqua ottenuto per filtrazione con un filtro da 0,45 μm o altro pretrattamento equivalente.
5 Nel caso delle acque interne superficiali le Autorità Competenti nel valutare i risultati del monitoraggio possono tener conto dei seguenti fattori: pH, durezza e altri parametri chimicofisici che incidono sulla biodisponibilità dei metalli.
6 Nei sedimenti ricadenti in Regioni geochimiche che presentano livelli di fondo naturali, dimostrati scientificamente, dei metalli superiori agli SQA di cui alle tabelle 2/A e 3/B, questi ultimi sono sostituiti dalle concentrazioni del fondo naturale. Le evidenze della presenza di livello di fondo naturali per determinati inquinanti inorganici sono riportate nei piani di gestione e di tutela delle acque.
7 Nelle acque in cui è dimostrata scientificamente la presenza di metalli in concentrazioni di fondo naturali superiori ai limiti fissati nelle tabelle 1/A e 1/B, tali livelli di fondo costituiscono gli standard da rispettare. Le evidenze della presenza di livello di fondo naturali per determinati inquinanti inorganici sono riportate nei piani di gestione e di tutela delle acque.
8. 9. 10. (numeri soppressi dall'articolo 1, comma 1, d.lgs. n. 219 del 2010)
11 Il risultato è sempre espresso indicando lo stesso numero di decimali usato nella formulazione dello standard.
12. 13. 14. 15. (numeri soppressi dall'articolo 1, comma 1, d.lgs. n. 219 del 2010)
16 I metodi analitici da utilizzare per la determinazione dei vari analiti previsti nelle tabelle del presente Allegato fanno riferimento alle migliori tecniche disponibili a costi sostenibili. Tali metodi sono tratti da raccolte di metodi standardizzati pubblicati a livello nazionale o a livello internazionale e validati in accordo con la norma UNI/ ISO/ EN 17025.
17 Per le sostanze inquinanti per cui allo stato attuale non esistono metodiche analitiche standardizzate a livello nazionale e internazionale, si applicano le migliori tecniche disponibili a costi sostenibili I metodi utilizzati, basati su queste tecniche, presentano prestazioni minime pari a quelle elencate nel punto 12 validati in accordo con la norma UNI/ ISO/EN 17025.
18 I risultati delle attività di monitoraggio pregresse, per
le sostanze inquinanti di cui al punto 17, sono utilizzati a titolo conoscitivo
in attesa della definizione di protocolli analitici, che saranno resi
disponibili da CNR-IRSA, ISPRA e ISS.
(numero così modificato dall'articolo
1, comma 1, d.lgs. n. 219 del 2010)
A.3. Monitoraggio dello stato ecologico e chimico delle acque superficiali
A.3.1. Parte generale
A.3.1.1. Tipi di monitoraggio
Il monitoraggio si articola in
1. sorveglianza
2. operativo
3. indagine
Le Regioni sentite le Autorità di bacino nell’ambito del proprio territorio definiscono un programma di monitoraggio di sorveglianza e un programma di monitoraggio operativo.
I programmi di monitoraggio hanno valenza sessennale al fine di contribuire alla predisposizione dei piani di gestione e dei piani di tutela delle acque. Il primo periodo sessennale è 2010-2015. Il programma di monitoraggio operativo può essere comunque modificato sulla base delle informazioni ottenute dalla caratterizzazione di cui all’Allegato 3 del presente decreto legislativo. Resta fermo che il primo monitoraggio di sorveglianza e quello operativo sono effettuati nel periodo 2008-2009. I risultati dei monitoraggi sono utilizzati per la stesura dei piani di gestione, da predisporre conformemente alle specifiche disposizioni della Direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 e anche sulla base dei Piani di tutela regionali, adeguati alla normativa vigente.
In taluni casi può essere necessario istituire anche programmi di monitoraggio d'indagine. I programmi di monitoraggio per le aree protette di cui all’articolo 117 e all’Allegato 9 alla parte terza del presente decreto legislativo, definiti ai sensi del presente Allegato, si integrano con quelli già in essere in attuazione delle relative direttive.
Le Regioni forniscono una o più mappe ind